Sentenza n. 11619/2026 - Roma, Sezione 2
L’ANNULLAMENTO, PREVIA EMANAZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI, degli atti della procedura indetta dall’Agenzia delle Entrate con Bando Prot. n. 290773/2025 e avente ad oggetto “Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 dell’11 luglio 2025), di cui 165 posti per la Direzione regionale della Puglia. Codice Concorso: ADE/TRIB/2700”; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO del ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta, per i motivi esposti in narrativa, e ad essere conseguentemente ricollocato nella posizione di spettanza, con punteggio maggiorato corretto; CON CONSEGUENTE CONDANNA delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta del ricorrente per i motivi esposti in ricorso; NONCHÉ PER LA CONDANNA delle PP.AA. resistenti all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), C.p.a. nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, con riserva di ulteriormente dedurre e quantificare in corso di causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: correzione della prova scritta e attribuzione del punteggio relativo al quesito n. 50 del concorso per 2.700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la formulazione e la correzione del quesito n. 50, relativo ai soggetti legittimati a impugnare le deliberazioni assembleari invalide. La Commissione aveva ritenuto corretta la risposta secondo cui l'impugnazione spetta ai condomini assenti o dissenzienti, mentre il ricorrente aveva scelto l'opzione secondo cui essa spetta a tutti i condomini, subendo la penalizzazione prevista per la risposta errata. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 5 del bando e della lex specialis, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione, travisamento, ingiustizia manifesta e violazione dei principi di correttezza, parità di trattamento, buona fede, leale collaborazione e buon andamento ex art. 97 Cost. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti della procedura, l'accertamento del diritto al riesame del punteggio e la conseguente ricollocazione, nonché le misure conformative e, in subordine, il risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo la controversia manifestamente infondata alla luce di numerosi precedenti sul medesimo quesito. Il Collegio ha affermato che il quiz era formulato in modo chiaro e trasparente e presentava un'unica risposta corretta, individuata dalla Commissione nei condomini assenti o dissenzienti, in coerenza con l'art. 1137 c.c. Non era necessario che il testo del quesito riproducesse integralmente la disposizione normativa. Le argomentazioni del ricorrente sulla nullità delle deliberazioni assembleari sono state ritenute estranee al tenore del quesito e al contesto della prova, poiché l'opzione "da tutti i condomini" non era comunque corretta neppure rispetto alla regola secondo cui la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Il giudice ha quindi escluso la violazione dei principi di trasparenza e par condicio, ritenendo legittimo valutare anche la capacità del candidato di individuare il senso specifico della domanda e selezionare l'opzione più precisa. Le spese sono state compensate per la natura e la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa è matura per la decisione, previo avviso alle parti; il TAR lo ha applicato ritenendo il ricorso manifestamente infondato.
art. 5 del bando di concorso prot. n. 290773/2025
"VIOLAZIONE, ERRATA E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL BANDO DI GARA"
La disposizione della lex specialis è stata invocata dal ricorrente con riferimento alle modalità di valutazione delle risposte; il giudice ha escluso che la correzione contestata la violasse.
art. 1137 c.c.
"Le deliberazioni assembleari invalide possono essere impugnate"
La disposizione è stata assunta come parametro sostanziale del quesito: la risposta relativa ai condomini assenti o dissenzienti è stata ritenuta l'unica corretta nell'ambito della domanda formulata.
art. 97 Cost.
"principi di correttezza, parità di trattamento, buona fede, leale collaborazione tra P.A. e privato e di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 COST."
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il TAR ha ritenuto rispettati trasparenza, par condicio e buon andamento nella formulazione e nella correzione del quiz.
Massime di principio
- Nelle prove selettive a quiz a risposta multipla, la prova è legittima quando, considerate le opzioni e il contesto della domanda, sia individuabile un'unica risposta chiaramente corretta; non è necessario che il quesito riproduca integralmente il testo della disposizione normativa di riferimento.
- La valutazione della correttezza di un quesito a risposta multipla deve basarsi sul significato obiettivo della domanda e sulla specifica disciplina richiamata, senza attribuire rilievo a elaborazioni dottrinali o giurisprudenziali ulteriori che risultino estranee al tenore testuale e al contesto della prova.
- È legittimo che una prova concorsuale valuti anche la capacità del candidato di comprendere il senso della domanda, selezionare l'opzione più precisa e scartare risposte solo apparentemente plausibili, purché sia rispettato il requisito dell'univocità della risposta corretta e siano garantite trasparenza e par condicio.
- L'opzione secondo cui l'impugnazione delle deliberazioni assembleari invalide spetta a tutti i condomini non costituisce una risposta corretta quando la disciplina applicabile individua, per l'impugnazione delle deliberazioni annullabili, i condomini assenti o dissenzienti; neppure la diversa disciplina della nullità rende automaticamente corretta tale opzione, poiché la legittimazione spetta a chiunque vi abbia interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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