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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9472/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censura la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per rapina impropria: 1) vizi di motivazione e contraddittorietà sull'identificazione dell'imputato (i testi avrebbero descritto un "ragazzetto" di 12-15 anni mentre l'imputato aveva 23 anni; incertezza tra foto n.1 e n.7); 2) eccessività della pena e mancato riconoscimento dell'attenuante del vantaggio modesto (art. 62 n.4 c.p.) dato che l'oggetto sottratto sarebbe stato di circa euro 150; 3) richiesta di applicazione della recente giurisprudenza costituzionale (sent. Corte Cost., n.86/2024) che consente di qualificare la rapina come fatto di lieve entità e ridurre la pena. Il fatto di causa: Piani, in concorso con altra persona, si sarebbe impossessato di un portafogli contenente 150 euro e documenti e, quando la vittima Montirosi lo ha raggiunto chiedendo la restituzione, lo avrebbe minacciato dicendo "se chiami i carabinieri sei un uomo morto".

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la valutazione probatoria dei giudici di merito in ordine all'identificazione basata su riconoscimenti fotografici eseguiti nelle indagini preliminari e confermati dai testi, richiamando consolidata giurisprudenza (l'individuazione fotografica rimane utilizzabile se il testimone ha precedentemente indicato l'esito positivo anche se, per il tempo trascorso, non può ripetere la ricognizione). Ha escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., ritenendo non minimale la gravità della rapina in considerazione dell'introduzione nell'abitazione dell'anziana madre della vittima, della minaccia rivolta alla persona e del valore complessivo degli oggetti sottratti; ha inoltre ritenuto inapplicabile la riduzione prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024, perché i fatti non rientrano nella nozione di "lieve entità" (assenza degli indici tipici quali esiguità del valore, esiguità dell'offesa personale, modalità estemporanea e minimali). Conseguenza: conferma della condanna a 2 anni di reclusione, euro 400 di multa e spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 628, secondo comma, cod. pen.

    nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità

    La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 628, comma 2, per non prevedere la possibilità di qualificare come di lieve entità la rapina; la Cassazione ha però ritenuto che, anche alla luce di tale principio, nel caso concreto i requisiti di "lieve entità" non sussistono e quindi la riduzione non è applicabile.

  • art. 62 n.4, cod. pen.

    L'attenuante comune relativa al vantaggio di modesta entità non è automatica per la rapina: il giudice valuta in concreto anche gli effetti sulla libertà e sull'integrità della persona. Nel caso la Corte ha escluso l'attenuante in presenza di introduzione in abitazione, minaccia e documenti sottratti oltre al denaro.

  • art. 311, cod. pen.

    Richiamato in relazione ai principi sulla lieve entità: il quadro normativo e costituzionale invocato dalla Corte Costituzionale (sent. n.86/2024) ha collegamenti interpretativi con le regole sulla rilevanza della lieve entità previste nel codice penale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.86 del 2024

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando ... il fatto risulti di lieve entità

    La pronuncia estende al reato di rapina il principio che consente al giudice di qualificare come di lieve entità fatti di modesto disvalore e, dunque, di ridurre la pena; tuttavia la sua efficacia è concreta solo se ricorrono gli indici tipici (esiguità del danno, scarsa offesa personale, modalità minimali, assenza di organizzazione), interlocutori che nel caso di specie non sono emersi.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019 El Sirri)

    Confermato il principio secondo cui il riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagini preliminari è utilizzabile in dibattimento, se il testimone conferma di aver effettuato tale individuazione positivamente e giustifica il mancato ricordo successivo per il tempo trascorso.

Massime di principio

  • Il riconoscimento fotografico effettuato durante le indagini può fondare la responsabilità penale anche se non segue una ricognizione formale in dibattimento, purché il testimone confermi l'individuazione e renda plausibile l'incapacità di reiterare il riconoscimento a causa del tempo intercorso.
  • Per l'applicazione dell'attenuante del 'vantaggio modesto' (art. 62 n.4 c.p.) in reati plurioffensivi come la rapina non è sufficiente il basso valore economico del bene sottratto: il giudice deve valutare complessivamente l'offesa alla persona (minacce, violenza, esposizione della vittima) e le modalità (ingresso in abitazione, profili di pericolosità).
  • La decisione della Corte Costituzionale che apre la possibilità di ridurre la pena per la rapina in caso di 'lieve entità' (sent. n.86/2024) richiede la verifica di indici stringenti (esiguità del danno, scarsa offensività personale, modalità minimali, assenza di organizzazione): la mera esiguità del valore sottratto non garantisce automaticamente la riduzione.
  • Le valutazioni di merito (credibilità dei testimoni, quadro fattuale e valutazione comparata delle circostanze) sono difficili da rimproverare in sede di cassazione salvo vizio logico-giuridico manifesto; pertanto le argomentazioni difensive sulla motivazione e sulle contraddizioni devono dimostrare errori seri nella valutazione probatoria.
  • Se una pronuncia costituzionale sopravviene dopo i gradi di merito, la difesa può sollevare la questione in cassazione ma il giudice di legittimità verificherà se, in concreto, i presupposti fattuali per la riduzione sussistono; in mancanza, la sentenza di merito resta confermata.

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