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Sentenza

Sentenza del 23/10/2019 n. 27118 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del debitore principale, sostenendo che il decreto riguardasse l'azione di rimborso esercitata dal fideiussore dopo avere pagato il creditore. Tale rapporto di regresso è distinto dall'operazione principale soggetta a IVA e non costituisce un corrispettivo o una prestazione soggetta a IVA; pertanto, secondo l'Agenzia, non poteva operare il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR di Milano e, decidendo nel merito, ha rigettato l'impugnazione originaria della contribuente diretta a ottenere il rimborso dell'imposta. È stata quindi ritenuta dovuta l'imposta di registro proporzionale, pari al 3% del valore della condanna, sul decreto ingiuntivo ottenuto dal garante nei confronti del debitore principale. Le spese dell'intero processo sono state compensate in ragione del precedente contrasto giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131/1986, Tariffa allegata, Parte prima, art. 8, comma 1, lett. b)

    Sottopone a imposta gli atti dell'autorità giudiziaria in materia civile, compresi i decreti ingiuntivi, recanti condanna al pagamento di somme, valori o altre prestazioni.

    Il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante contro il debitore principale, in quanto relativo a un'azione di rimborso, è soggetto all'imposta di registro proporzionale del 3%.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 40

    Gli atti sottoposti, anche teoricamente, all'IVA non scontano l'imposta di registro proporzionale.

    Il principio di alternatività IVA/registro opera solo quando l'atto giudiziario dispone il pagamento di corrispettivi o prestazioni effettivamente riconducibili a un'operazione soggetta a IVA.

  • D.P.R. n. 131/1986, Tariffa allegata, Parte prima, nota seconda all'art. 8

    Gli atti di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'IVA.

    La deroga all'imposta proporzionale non si applica al rimborso richiesto dal garante, poiché il garante non pretende un corrispettivo IVA, ma la restituzione di quanto pagato.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 37

    Disciplina la registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi.

    Il decreto ingiuntivo esecutivo rientra tra gli atti soggetti a imposta di registro; l'aliquota applicabile è quella proporzionale prevista dall'art. 8 quando manca una prestazione soggetta a IVA.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 18520/2019

    Il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del debitore dal garante escusso è soggetto all'imposta con aliquota proporzionale al valore della condanna, poiché il garante esercita un'azione di rimborso.

    Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale stabilendo che il rapporto principale soggetto a IVA e il successivo rapporto di regresso tra garante e debitore sono autonomi e fiscalmente distinti.

Massime di principio

  • Quando il garante, dopo aver pagato il creditore, ottiene un decreto ingiuntivo contro il debitore principale per recuperare quanto versato, il decreto riguarda un'azione di rimborso e non una prestazione soggetta a IVA.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non si estende automaticamente dal rapporto principale garantito al rapporto di regresso tra garante e debitore.
  • La presenza di un'operazione originaria soggetta a IVA non comporta necessariamente l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa al successivo decreto ingiuntivo.
  • Per il decreto ingiuntivo promosso dal garante contro il debitore principale si applica, in via generale, l'imposta di registro proporzionale del 3% sul valore della condanna.
  • Occorre distinguere il decreto ingiuntivo richiesto dal creditore contro il debitore e il garante, eventualmente collegato a un'obbligazione soggetta a IVA, da quello richiesto dal garante contro il debitore per ottenere il rimborso della somma pagata.

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