Cassazione Penale, Sentenza n. 02033/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'accertamento del dolo omicida e mancata derubricazione del fatto dagli artt. 582 e 585 cod. pen.; (2) esclusione ingiusta della legittima difesa putativa, sostenendo di aver reagito in stato d'ira dopo spari in aria del fratello e perché il fratello avrebbe puntato l'arma contro di lui; (3) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione per eccessiva sproporzione tra offesa e reazione; (4) contestazione, connessa al primo motivo, della qualificazione giuridica come tentato omicidio sulla base della dinamica dello sparo, della sede corporea colpita, dell'unicità del colpo e di elementi probatori; (5) omissione nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche e la mancata considerazione di elementi favorevoli (conflittualità familiare, comportamento processuale, riconciliazione, assunzione parziale di responsabilità da parte della vittima).
La decisione
La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha rigettato i motivi relativi alla legittima difesa putativa (2) e alla provocazione (3), confermando che l'imputato aveva creato o riattivato volontariamente la situazione di pericolo seguendo il fratello armato e presentandosi armato a casa sua. Tuttavia ha ritenuto fondati i rilievi relativi all'accertamento dell'animus necandi e alla qualificazione giuridica (motivi 1 e 4), rilevando carenze motivazionali della Corte d'appello circa la dinamica dello sparo, la direzione, la sede corporea colpita e le posizioni dei contendenti: perciò la sentenza è stata annullata limitatamente alla qualificazione del capo A (tentato omicidio) e al relativo trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio su quei punti. Restano invece irrevocabili, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., gli accertamenti sulla sussistenza e attribuibilità dei reati ai capi B e C (porto in luogo pubblico di fucile, arma clandestina, ricettazione), non impugnati.
Norme richiamate
art. 62 n. 6 cod. pen.
Riconoscimento di una circostanza attenuante nei confronti dell'imputato; nella sentenza di merito è stata valutata in equivalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 577, comma 2
art. 577, comma 2 cod. pen.
Agggravante richiamata in sede di giudizio di equivalenza con l'attenuante predetta; la decisione di merito ha ponderato attenuante e aggravante in combinazione
art. 582 cod. pen.
Norma sulle lesioni personali: il ricorrente chiedeva la derubricazione del fatto qui imputato dal tentato omicidio a lesioni, richiamando elementi indicativi della minore offensività della condotta
art. 585 cod. pen.
Norma sull'omicidio: la qualificazione applicata in primo grado come tentato omicidio è stata contestata in relazione alla mancanza di chiaro animus necandi
art. 624 cod. proc. pen.
Dispositivo invocato per dichiarare l'irrevocabilità degli accertamenti relativi ai capi B) e C) non censurati nel ricorso in Cassazione
Massime di principio
- La legittima difesa (reale o putativa) non è configurabile quando l'agente ha volontariamente determinato o riattivato la situazione di pericolo (es. inseguire l'avversario o presentarsi armato dopo l'allontanamento): in tali casi manca il requisito della necessità della difesa.
- L'attenuante della provocazione non è applicabile quando l'agente accetta o porta avanti una sfida o reagisce in modo non immediato, generando una nuova situazione aggressiva; la reazione sproporzionata rispetto alla provocazione può escludere l'attenuante.
- La distinzione tra tentato omicidio e lesioni gravi si fonda su un giudizio complessivo di indizi: sede corporea colpita, idoneità e pericolosità dell'arma, modalità dell'azione (numero di colpi, distanza), direzione dello sparo e posizioni relative; tutti questi elementi devono essere esaminati e motivati in modo specifico e coerente.
- Se il giudice di merito non risponde in modo esaustivo alle censure difensive su punti decisivi (es. dinamica del fatto, consulenze tecniche, dichiarazioni della vittima), la motivazione può essere ritenuta carente e portare a annullamento con rinvio su quelle questioni.
- Gli accertamenti di fatto che non sono oggetto di specifiche censure in Cassazione diventano irrevocabili ai sensi dell'art. 624 c.p.p.: il rinvio riguarda solo i profili giuridici o di fatto espressamente impugnati.
- In processi per fatti violenti tra privati, la condotta antecedente e le scelte comportamentali dell'agente (se ha evitato la contesa o l'ha alimentata) sono cruciali per escludere giustificazioni o attenuanti; la documentazione probatoria (intercettazioni, consulenze balistiche, dichiarazioni immediate) deve essere valutata nel suo complesso.
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