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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 21270 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato l'illegittimità della cartella relativa a IRPEF e sanzioni. Con il primo motivo ha sostenuto che l'Ufficio non fosse obbligato a insinuarsi nel passivo del fallimento, poiché il ruolo era stato formato dopo la chiusura della procedura concorsuale e il contribuente era tornato in bonis. Con il secondo motivo ha contestato la ritenuta decadenza dalla notifica della cartella, sostenendo che dovesse applicarsi il termine previsto per gli accertamenti divenuti definitivi, o comunque il termine di prescrizione decorrente dal giudicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. La sentenza impugnata si fondava su due autonome ragioni: l'obbligo, secondo la CTR, di insinuazione al passivo fallimentare e la tardività della cartella. Il secondo motivo non colpiva la reale ratio decidendi, perché l'Agenzia invocava una sentenza passata in giudicato che non era stata prodotta nel giudizio di merito; pertanto la CTR non aveva potuto tenerne conto. Essendo sufficiente una delle autonome motivazioni a sostenere la decisione e non essendo stata adeguatamente censurata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese, liquidate in 2.000 euro, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88

    Disciplinano le modalità di insinuazione al passivo fallimentare dei crediti tributari già iscritti a ruolo; la loro applicabilità e l'effetto della mancata insinuazione erano stati contestati dall'Agenzia, ma la Corte non ha deciso definitivamente la questione, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.

  • R.D. n. 267 del 1942, art. 120

    Richiamato in relazione agli effetti della chiusura del fallimento e alla possibilità di far valere successivamente il credito nei confronti del debitore tornato in bonis; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. n. 156 del 2005

    Prevede termini decadenziali per la notifica delle cartelle, distinti a seconda che esse derivino dalla liquidazione della dichiarazione o da altre forme di accertamento; l'Agenzia sosteneva che non fosse applicabile il termine utilizzato dalla CTR.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c)

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere l'applicazione del termine biennale di notifica della cartella in caso di accertamento divenuto definitivo; la Corte non ha valutato nel merito tale tesi.

  • Art. 2953 c.c.

    Invocato in memoria dall'Agenzia per sostenere la trasformazione del termine in prescrizione decennale a seguito del giudicato; anche questa questione non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 2740 c.c.

    Richiamato in tema di responsabilità patrimoniale del debitore e possibilità di agire sui beni dopo la chiusura del fallimento; la Corte non ha pronunciato sul merito della relativa interpretazione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza si fonda su più autonome ragioni decisorie, il ricorso deve censurarle tutte in modo specifico; se una ratio non viene validamente impugnata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile o comunque non esaminabile.
  • Non è sufficiente richiamare una sentenza o un giudicato: il provvedimento deve essere prodotto tempestivamente nel giudizio, altrimenti il giudice può legittimamente non tenerne conto.
  • In materia di cartelle tributarie occorre individuare il corretto termine di notifica in base al titolo della riscossione, distinguendo tra liquidazione della dichiarazione, accertamento e accertamento divenuto definitivo.
  • La chiusura del fallimento e il successivo ritorno in bonis del debitore possono porre questioni diverse: da un lato l'eventuale obbligo di insinuazione al passivo, dall'altro la possibilità di agire successivamente. La soluzione dipende dal momento in cui il credito è sorto, è stato accertato e iscritto a ruolo.
  • Prima di discutere il merito di una questione processuale o tributaria, è essenziale verificare ammissibilità, tempestività, specificità dei motivi e corretta individuazione della ratio decidendi impugnata.

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