Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29277/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Napolitano impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (in qualità di amministratore unico della Mateca s.r.l., fallita). Ha dedotto tre motivi: 1) omissione istruttoria per mancato esame del teste della difesa Carmine Cuomo, utile a dimostrare che Napolitano fosse un mero prestanome e che avesse consegnato la documentazione al curatore; 2) vizio di motivazione nella valutazione della causa del fallimento e della responsabilità dell'amministratore, lamentando che l'incapacità gestionale fosse stata confusa con consapevolezza dolosa; 3) vizio nell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, contestando che la consistenza del passivo e la presunta disattenzione fossero usate come argomenti contrari alla sua posizione, non rilevanti o anteriori alla sua amministrazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto irrilevante l'eccezione sulla mancata escussione del teste perché l'assunzione della carica imponeva l'obbligo di istituire e tenere scritture contabili, obbligo non assolto; ha valorizzato le risposte del Napolitano alla curatrice come prova della sua conoscenza della situazione patrimoniale critica e della sua decisione di assumere e mantenere la carica senza operare, con consegna di documentazione scarna e risalente ad epoca anteriore alla carica, fattori sintomatici di occultamento o mancata istituzione delle scritture. Sulla qualificazione soggettiva, la Corte ha ritenuto che l'incapacità gestionale e la permanenza dell'inadempimento sovrappongano la condotta dolosa richiesta dall'articolo di bancarotta; infine ha escluso le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi in favore del ricorrente. Condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti all'enunciazione dei motivi di ricorso; il ricorso è stato valutato nei limiti consentiti dall'articolo.

  • artt. 507, 603, 192 cod. proc. pen.

    Riferimenti a regole processuali e di ammissione delle prove; il mancato esame del teste è stato ritenuto non decisivo alla luce del complessivo quadro probatorio.

  • art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di valutazione delle censure di motivazione e di violazione di legge; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito logica e non viziata.

  • artt. 216 e 217 legge fallimentare

    Norme rilevanti per l'accertamento delle cause del fallimento e della responsabilità degli amministratori; la Corte ha interpretato l'incapacità gestionale come elemento coerente con la configurazione del dolo di bancarotta documentale.

  • artt. 62-bis e 133 cod. pen.

    Regole sulle circostanze attenuanti e loro quantificazione; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi positivi idonei a concedere attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione sulle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare Napolitano al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • L'assunzione della carica di amministratore comporta l'obbligo di istituire e tenere regolarmente le scritture contabili; la mancata tenuta o la consegna di documentazione insufficiente può essere valutata come occultamento o volontà di non istituirle.
  • La conoscenza, da parte dell'amministratore, della situazione economico-patrimoniale deficitaria e la scelta di mantenere la carica senza adottare attività gestionali possono valere a dimostrare il dolo richiesto per la bancarotta documentale.
  • La semplice produzione dell'alibi che si fosse amministratore solo 'formalmente' o come prestanome non scalfisce la condanna se mancano elementi probatori decisivi e se risulta inequivocabile l'inosservanza degli obblighi contabili.
  • La richiesta di integrazione probatoria (esame di testimoni) è rilevante solo se il ricorrente dimostra la decisività della prova richiesta; altrimenti la Corte può ritenere la motivazione di merito sufficiente.
  • La consistenza del passivo non costituisce di per sé circostanza attenuante: per ottenere le attenuanti generiche è necessario dimostrare elementi positivi e pertinenti relativi alla condotta personale.
  • L'incapacità gestionale, se idonea a spiegare la condotta perdurante e l'assenza di adempimenti, può essere considerata nella ricostruzione dell'elemento soggettivo, non automaticamente escludente la responsabilità dolosa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.