Cassazione Penale, Sentenza n. 28496/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la nullità del decreto di convalida del Pubblico Ministero e dell'ordinanza del Tribunale del riesame per vizio di motivazione. Lamenta che il PM non abbia spiegato le ragioni del sequestro di una somma di 700,00 euro rinvenuta in casa (omettendo di indicare elementi a prova dell'illecita provenienza delle banconote) e non abbia distinto adeguatamente tale somma da altro denaro di piccolo taglio rinvenuto in un'altra stanza; contesta inoltre che il Tribunale del riesame abbia autonomamente qualificato l'oggetto del sequestro e ne abbia enunciato le finalità probatorie.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene il motivo generico e assertivo, eccedente i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure reali (art. 325 c.p.p.), e mira in realtà a un riesame motivazionale precluso in sede di legittimità. Sottolinea invece che la motivazione è adeguata: sia il decreto di sequestro sia l'ordinanza indicano circostanze concrete (attività illecita degli indagati, precedenti specifici, la dichiarata impossidenza del ricorrente con pensione di 300 euro mensili) che giustificano la ritenuta pertinenzialità della somma di 700 euro come profitto del reato. Perciò il vizio dedotto è infondato. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 325 c.p.p.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio alla sola violazione di legge (error in iudicando/procedendo o vizi motivazionali radicali che rendono il provvedimento privo dei minimi requisiti).
art. 110 cod. pen. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990
art. 110 cod. pen.; art. 73 del d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990
Le somme sequestrate sono state ritenute pertinenti a reati (concorso e reati previsti dalla normativa sugli stupefacenti) e il provvedimento ha collegato la pertinenzialità del denaro alla fattispecie contestata.
art. 616 c.p.p.
Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione in termini di oneri per le spese e del versamento alla Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sent. 13/06/2000, n. 186
sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Usata per valutare la responsabilità della parte nella proposizione del ricorso; nel caso di specie rilevato che non sussistono elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e quindi non sono irrogate sanzioni ulteriori.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro è strettamente limitato a questioni di diritto: non è la sede per un riesame libero della motivazione fattuale o per proporre spiegazioni alternative di fatto.
- Per essere accolto per vizio di motivazione in cassazione occorre dimostrare un difetto radicale della motivazione (assenza totale o mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza), non una mera insufficienza argomentativa o una diversa interpretazione dei fatti.
- Quando il giudice indica elementi concreti che collegano il denaro al reato (es. attività illecita documentata, precedenti specifici, incongruenza tra redditi dichiarati e disponibilità di denaro), tali elementi possono legittimare la pertinenzialità anche in presenza di somme modeste.
- Questioni tecniche come la distinzione tra somme rinvenute in stanze diverse o la pretesa legittimità della provenienza devono essere contestate in modo preciso e con prove al giudice di merito; in cassazione la censura deve invece focalizzarsi su violazioni normative o vizi motivazionali macroscopici.
- Chi propone ricorso deve essere consapevole del rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità, salvo dimostrare mancata colpa nella proposizione del ricorso.
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