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Sentenza

Sentenza n. 144/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento 1. l’annullamento, previa misura cautelare: - della nota del “Responsabile del Settore 3 Urbanistica ed Edilizia” del Comune di Fossacesia del 29.11.2024, prot. n. 0021198, ricevuta dall’esponente in data 9.12.2024, recante “Notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’Ingiunzione n. 13 del 22.11.2019 – comma 4 dell’art. 31 del DPR 380/01 nel testo in vigore” (doc. 1), nonché del verbale di accertamento in pari data, prot. n. 0021197, “di inadempienza all’ingiunzione n. 13 del 22.11.2019 – art. 31 commi 3 e 4 dpr 380/01” (doc. 2); - del provvedimento prot. n. 1350 del 21.1.2025 del Settore 3 del Comune di Fossacesia contenente la determina del Responsabile dello stesso settore n. 7 del 21.1.2025, ad oggetto “Acquisizione al patrimonio comunale, Ingiunzione sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ingiunzione n. 13 del 22.11.20219 del Settore III Urbanistica ed Edilizia, ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/01”, contenente anche annullamento della Determina n. 123 del 21.9.2023 (doc. 3); - di ogni altro atto, antecedente o susseguente, comunque connesso ai provvedimenti impugnati, ancorché sconosciuto ai ricorrenti. 2. Laddove possa occorrere la dichiarazione che non si è verificata a discapito del ricorrente la fattispecie acquisitiva in favore del Comune della proprietà del cespite di sua proprietà di cui alla seguente narrativa.

Giustizia amministrativa202500093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree e irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune, ritenendo non ottemperata l'ingiunzione di ripristino n. 13 del 22 novembre 2019, ha annullato in autotutela una precedente determina di sospensione, accertato l'inottemperanza, disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree sulle quali insistevano posti auto scoperti e ingiunto ai proprietari il pagamento, in solido, di una sanzione amministrativa di 20.000 euro. Il ricorrente ha dedotto, quanto all'acquisizione, la violazione dell'art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001, nonché travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Quanto alla sanzione pecuniaria, ha dedotto la violazione dell'art. 31, comma 4-bis, e dell'art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001, dell'art. 3 l. 241/1990, del principio di proporzionalità e carenza di motivazione. Ha inoltre lamentato violazione dell'art. 97 Cost., lesione dell'affidamento, illogicità e irrazionalità dell'azione amministrativa e violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Nel corso del giudizio, in esecuzione della misura cautelare, il ricorrente e gli altri proprietari hanno rimosso la pavimentazione e ripristinato l'area, con conseguente variazione catastale da C/6 a F/1. Il ricorrente ha sostenuto che la mancata ottemperanza nel termine originario non fosse a lui imputabile, anche in ragione delle indicazioni contraddittorie e fuorvianti del Comune e della precedente sospensione degli effetti dell'ingiunzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato tutti gli atti impugnati. Ha ritenuto anzitutto che l'ingiunzione di demolizione del 2019 non contenesse un avviso espresso circa la conseguenza dell'acquisizione gratuita del sedime e dell'ulteriore area al patrimonio comunale. Tale avviso costituisce elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva: la sua omissione non rende illegittimo l'ordine di demolizione, ma impedisce il trasferimento della proprietà al Comune. Il Collegio ha inoltre affermato che sia l'acquisizione gratuita sia la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 hanno natura afflittiva e richiedono, pertanto, l'imputabilità soggettiva della mancata ottemperanza almeno a titolo di colpa. Nel caso concreto il ricorrente ha dimostrato l'assenza di colpa, poiché il Comune aveva fornito indicazioni non univoche sulle modalità di esecuzione dell'ordine, aveva ritenuto sufficiente la cessazione dell'uso dell'area come parcheggio e la variazione catastale e aveva successivamente sospeso gli effetti dell'ingiunzione, ingenerando un affidamento incolpevole. L'assenza di imputabilità ha reso illegittime tanto l'acquisizione quanto la sanzione pecuniaria. Il TAR ha ritenuto assorbite le ulteriori censure in applicazione del principio della ragione più liquida. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001

    nell’ingiunzione di demolizione delle opere abusive il dirigente o il responsabile competente indica l’area oggetto di acquisizione gratuita a favore del comune

    L'ingiunzione deve avvisare espressamente il destinatario che la mancata demolizione entro il termine comporta l'acquisizione del sedime e dell'ulteriore area necessaria. L'avviso è elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva; la sua mancanza non invalida l'ordine demolitorio, ma impedisce l'acquisizione.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    ha dunque previsto una ulteriore sanzione di natura afflittiva, nel caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione

    La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza ha natura afflittiva e richiede che la mancata esecuzione dell'ordine sia imputabile al destinatario almeno a titolo di colpa.

  • art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'irrogazione della sanzione amministrativa; la sentenza accoglie il ricorso sulla base dell'assenza di imputabilità e non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente con riferimento all'obbligo di motivazione della sanzione; la sentenza non esamina autonomamente tale censura, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato con riguardo all'annullamento in autotutela della precedente sospensione; la questione è assorbita dal rilievo decisivo relativo all'assenza di imputabilità della mancata ottemperanza.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e affidamento; la sentenza valorizza la condotta contraddittoria del Comune quale causa dell'affidamento incolpevole, senza fondare autonomamente su tale disposizione l'annullamento.

Massime di principio

  • L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 richiede che l'ingiunzione di demolizione contenga uno specifico avviso circa la conseguenza acquisitiva; l'avviso è elemento costitutivo della fattispecie e la sua omissione impedisce il trasferimento della proprietà, pur non invalidando l'ordine demolitorio.
  • L'acquisizione gratuita del bene abusivo e la sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione hanno natura afflittiva; entrambe richiedono che la mancata esecuzione sia imputabile al destinatario almeno a titolo di colpa.
  • L'onere di dimostrare la non imputabilità della mancata ottemperanza grava sul soggetto destinatario dell'acquisizione e della sanzione, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
  • La mancata ottemperanza non è imputabile quando la condotta dell'amministrazione abbia fornito indicazioni contraddittorie sulle modalità di esecuzione dell'ordine o abbia adottato atti idonei a ingenerare un affidamento incolpevole circa la sospensione o il superamento degli obblighi di ripristino.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivoAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezza

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