Cassazione Penale, Sentenza n. 28316/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un imputato condannato per fatti di bancarotta nell’ambito del fallimento di una società consortile a responsabilità limitata. In primo grado gli erano stati contestati fatti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per distrazione, oltre a bancarotta semplice. La Corte di cassazione, in una precedente sentenza rescindente, aveva già dichiarato prescritto il reato di bancarotta semplice e aveva annullato con rinvio la precedente sentenza di appello limitatamente alla valutazione della circostanza di cui all’art. 219, primo comma, legge fall., ritenendo carente la motivazione sul danno patrimoniale di rilevante gravità. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha escluso l’aggravante di cui all’art. 219, primo comma, legge fall., ha escluso la continuazione e ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione, con pene accessorie di pari durata, confermando il resto. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 69 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di rinvio, pur avendo escluso una circostanza aggravante, avrebbe dovuto spiegare il diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, richiesto in appello, valorizzando la collaborazione con il curatore fallimentare, la partecipazione alle convocazioni e le transazioni depositate per fronteggiare l’esposizione debitoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è censurabile in cassazione solo per arbitrio o manifesta illogicità e che, in linea generale, anche una motivazione sintetica può essere sufficiente. Nel caso concreto, poiché nel giudizio di rinvio era rimasta soltanto la circostanza dell’art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall., e la difesa aveva chiesto espressamente la prevalenza delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il fatto che il preteso comportamento collaborativo era già stato considerato per concedere le attenuanti generiche in primo grado e che non erano emersi ulteriori elementi positivi; inoltre, la semplice risposta alle convocazioni del curatore è stata considerata dovere del fallito e non indice di resipiscenza. È stato anche escluso che vi fosse una reformatio in peius, poiché la pena finale di anni tre di reclusione era inferiore a quella inizialmente irrogata dal Tribunale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 219 l. fall.
La precedente censura aveva riguardato il danno patrimoniale di rilevante gravità; nel giudizio di rinvio è rimasta solo la disciplina di cui al secondo comma, n. 1, relativa alla pluralità di fatti di bancarotta, trattata come regola di cumulo giuridico/continuazione speciale ai fini sanzionatori, non come aggravante strutturale.
art. 217 l. fall.
Il precedente giudizio rescindente ha rilevato l’intervenuta prescrizione del reato di bancarotta semplice.
art. 216 l. fall.
Richiamato nel contesto della pluralità di condotte di bancarotta che possono concorrere nel medesimo fallimento, mantenendo autonomia ontologica.
art. 69 c.p.
Norma invocata dal ricorrente per sostenere che il giudice di rinvio dovesse effettuare il bilanciamento tra circostanze con giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.
art. 133 c.p.
Parametro del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la valutazione è discrezionale e sindacabile in cassazione solo se arbitraria o illogica.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, la motivazione del giudice di merito è in linea di principio sufficiente quando dia conto dell’avvenuta valutazione complessiva dei criteri di cui all’art. 133 c.p.; il sindacato di legittimità è limitato ai casi di manifesta illogicità o arbitrio.
- Quando la difesa invochi la prevalenza delle attenuanti generiche, il giudice deve rispondere alle specifiche deduzioni difensive; tuttavia può negare la prevalenza valorizzando l’assenza di ulteriori elementi positivi rispetto a quelli già considerati per concedere le attenuanti.
- Nel fallimento, la pluralità di fatti di bancarotta commessi nell’ambito del medesimo procedimento concorsuale mantiene autonomia ontologica; il trattamento unitario ai fini sanzionatori opera come disciplina speciale della continuazione, non come circostanza aggravante strutturale.
- Ai fini della valutazione della gravità del fatto fallimentare, il danno non va misurato sul semplice ammontare del passivo o sul rapporto singolo tra fallito e creditore, ma sulla complessiva riduzione della massa attiva disponibile per il riparto.
- La collaborazione dell’imputato con gli organi della procedura fallimentare può essere considerata solo se espressiva di un quid pluris rispetto ai doveri ordinari del fallito; la mera partecipazione alle convocazioni del curatore non integra di per sé un elemento positivo eccezionale.
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