Cassazione Penale, Sentenza n. 45165/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Michele Minichini impugna per inosservanza ed erronea applicazione delle norme penali e per vizio di motivazione, lamentando in particolare l'insufficiente e non verificabile identificazione basata su fotogrammi di scarsa qualità (riconoscimento fotografico e dichiarazioni del teste Scarpetella). Alfredo Minichini censura il calcolo degli aumenti di pena (concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, applicazione concomitante della recidiva e dell'aggravante ex art. 416bis.1) e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (confessione spontanea, corretto comportamento successivo, stato di incensuratezza).
La decisione
Per Michele Minichini il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificamente confutato la motivazione del giudice di merito, che aveva fondato l'identificazione anche sulle particolari caratteristiche fisiche (tatuaggi) rilevate dall'operante; conseguente condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Per Alfredo Minichini il ricorso è stato rigettato come infondato: la Corte ha confermato la legittimità del criterio di calcolo degli aumenti di pena (applicazione dell'aggravante ex art. 416bis.1 dopo il computo delle altre circostanze speciali) e ha ritenuto motivata la negazione delle attenuanti generiche, anche alla luce della gravità del fatto e della valutazione sul valore della confessione; conseguente rigetto e condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
legge 14 ottobre 1974, n. 497 (artt. 10, 12, 14)
Norme sulle detenzioni e porti illegali d'armi e su accensioni ed esplosioni: contestata per i reati di detenzione/porto e di esplosioni pericolose contestati nelle scorribande armate.
codice penale, art. 703
Richiamato in relazione alle esplosioni ed accensioni pericolose; integrato con le norme sulla detenzione e porto d'arma.
codice penale, art. 416 bis.1
Aggravante speciale per fatti commessi avvalendosi della forza di intimidazione derivante dall'appartenenza a organizzazione mafiosa; applicata alle scorribande per il ruolo di rafforzamento/espansione territoriale del clan.
codice penale, art. 610 (violenza privata), secondo comma
Contestata per la condotta che ha coartato la libertà di autodeterminazione e di azione dei residenti e passanti durante le scorribande armate.
D.L. n. 152/1991, art. 7 (conv. L. n. 203/1991)
Disciplina speciale che limita l'ambito del giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ad effetto speciale; stabilisce un diverso criterio di inasprimento (da un terzo alla metà) e impedisce l'applicazione favorevole dell'art. 63 nel calcolo dell'aumento per i reati 'da mafiosi'.
codice penale, art. 63, comma quarto
Regola generale sul cumulo delle aggravanti ad effetto speciale: la Corte afferma che non si applica quando è coinvolta l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 (art. 416bis.1), per cui il calcolo degli aumenti segue la disciplina speciale.
codice penale, art. 99, comma quarto
Richiamato in tema di recidiva quale aumento di pena; la Corte ha ritenuto legittimo il computo della recidiva insieme alle altre circostanze speciali secondo l'ordine e modalità previste dalla norma speciale.
codice penale, art. 133
Criteri per le circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il giudice può valorizzare l'elemento ritenuto decisivo; qui la valutazione negativa (sulla confessione e sulla gravità del fatto) giustifica il diniego delle attenuanti.
codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c
Prevede l'inammissibilità del ricorso per genericità: applicata per dichiarare inammissibile il ricorso di Michele.
codice di procedura penale, art. 616
Conseguenze della dichiarazione di inammissibilità o del rigetto del ricorso: condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per colpa non esclusa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; qui condanne alle spese e pagamento di euro 3.000,00 disposta per Michele.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: va indicato con precisione il punto della motivazione impugnata e le ragioni per cui si ritiene errata; la genericità porta all'inammissibilità.
- Il riconoscimento basato su fotografie o sulla percezione di operatori di polizia giudiziaria può avere valore probatorio; la valutazione della credibilità di tali riconoscimenti è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- In presenza dell'aggravante 'mafiosa' (art. 416bis.1) trova applicazione la disciplina speciale di cui al D.L. 152/1991 (art.7 conv. L.203/1991) per il calcolo degli aumenti di pena, con conseguente limitazione dell'applicabilità dell'art. 63 favorevole all'imputato; l'ordine e la modalità di calcolo degli aumenti devono rispettare la norma speciale.
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche è di valutazione discrezionale del giudice di merito: è sufficiente che il giudice prenda in considerazione e motivi sugli elementi ritenuti decisivi; la mera confessione o comportamento successivo può essere ritenuto insufficiente se contrastato da altri elementi di gravità o utilitarismo.
- La Corte di Cassazione sindaca errori di diritto e vizi motivazionali gravi; non ritrattiene valutazioni di merito adeguatamente motivate dai giudici di merito.
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