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Sentenza

Sentenza del 18/12/2015 n. 25491 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva acquistato nel 2007 terreni inseriti in piani urbanistici particolareggiati destinati all'edilizia residenziale convenzionata, applicando l'aliquota agevolata prevista dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 15. L'Agenzia delle entrate aveva recuperato la maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, sostenendo che, al momento degli acquisti, non fosse ancora stata stipulata la convenzione comunale relativa ai prezzi di cessione e ai canoni di locazione. La contribuente contestava gli avvisi. In appello l'Agenzia aveva inoltre censurato la produzione tardiva della convenzione stipulata il 26 luglio 2007 e la rilevanza di tale accordo, successivo sia agli acquisti sia agli avvisi di liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate sia il ricorso incidentale della contribuente. Ha ritenuto ammissibile la produzione in appello della convenzione comunale, poiché il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 consente la produzione di nuovi documenti e tale produzione non costituiva una domanda nuova. Nel merito, ha stabilito che la convenzione sui prezzi di cessione e sui canoni di locazione non doveva necessariamente essere anteriore all'atto di acquisto. Era sufficiente che gli immobili fossero già inseriti, al momento dell'acquisto, in piani urbanistici particolareggiati destinati all'edilizia residenziale convenzionata e che la convenzione fosse stipulata e l'utilizzazione edificatoria avvenisse entro il termine quinquennale previsto. La compensazione delle spese disposta dalla CTR è stata ritenuta legittima, poiché il giudizio era stato instaurato prima della riforma del 2009 e la CTR aveva indicato quale giustificato motivo la novità della questione. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza sui ricorsi.

Norme richiamate

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 15, convertito dalla L. n. 248 del 2006

    La L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.

    L'agevolazione fiscale resta applicabile agli immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati destinati all'edilizia residenziale convenzionata, purché l'intervento sia realizzato in accordo con il Comune e siano definiti prezzi di cessione e canoni di locazione. La convenzione comunale non deve necessariamente precedere l'acquisto, ma l'edificazione e la stipula della convenzione devono intervenire entro il termine quinquennale; in caso contrario l'agevolazione può essere revocata.

  • L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3

    È la disposizione agevolativa originaria relativa ai trasferimenti di immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati; nel caso esaminato è stata mantenuta in vigore, in via eccezionale, per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    Consente la produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario d'appello. La Corte ha quindi ritenuto ammissibile la produzione tardiva della convenzione comunale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Vieta la proposizione di domande nuove in appello. La produzione della convenzione non ha violato tale divieto perché riguardava il medesimo diritto all'agevolazione già fatto valere in primo grado.

  • L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30

    Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3 si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore.

    La giurisprudenza richiamata considera compatibile con l'agevolazione la stipula della convenzione successiva all'atto di trasferimento, purché l'immobile sia già incluso nel piano attuativo e sia rispettato il termine previsto per l'utilizzazione edificatoria.

  • Codice di procedura civile, art. 92

    Per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009, la compensazione delle spese poteva essere disposta anche in assenza di soccombenza reciproca, purché fossero indicati specifici giusti motivi. Nel caso concreto, la novità della questione è stata ritenuta motivazione sufficiente.

Massime di principio

  • Per beneficiare dell'agevolazione, l'immobile deve risultare già inserito, al momento dell'acquisto, in un piano urbanistico particolareggiato destinato all'edilizia residenziale convenzionata.
  • La convenzione con il Comune sui prezzi di cessione e sui canoni di locazione non deve necessariamente essere stipulata prima dell'acquisto; può intervenire successivamente, purché sia stipulata e l'utilizzazione edificatoria avvenga entro il termine quinquennale previsto dalla legge.
  • Il mancato rispetto del termine per l'edificazione o per il completamento dei presupposti convenzionali può comportare la revoca dell'agevolazione e il recupero della maggiore imposta.
  • Nel processo tributario d'appello è possibile produrre nuovi documenti, anche preesistenti, se la produzione sostiene la domanda originaria e non introduce una pretesa nuova.
  • La valutazione deve concentrarsi non solo sulla data della convenzione, ma anche sull'inserimento urbanistico dell'immobile, sulla destinazione dell'intervento e sull'effettivo rispetto del termine quinquennale.

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