Cassazione Penale, Sentenza n. 15191/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 15/07/2022 che aveva respinto: 1) la richiesta di esclusione dell'aggravante ex art. 416‑bis.1 c.p. dalla condanna per sequestro di persona, omicidio e occultamento di cadavere commessi il 31/08/1991; 2) la dichiarazione di estinzione e lo scorporo delle pene temporanee (due anni di isolamento diurno) cumulativamente inflitte con l'ergastolo per i delitti del 3/05/1991 e la conseguente non applicabilità dell'art. 4‑bis all'ergastolo per fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle norme che hanno esteso l'applicabilità; deduceva, tra l'altro, illegittima applicazione retroattiva/estensiva dell'aggravante per effetto dell'interpretazione giurisprudenziale (Sez. Un. n. 337) e la trasformazione della natura esecutiva di norme come l'art. 4‑bis che renderebbe applicabile il principio di irretroattività della norma più sfavorevole.
La decisione
La corte (in sede di legittimità) ha ritenuto i motivi misti: 1) primo motivo (contestazione dell'applicazione dell'art. 416‑bis.1 ai fatti del 1991) inammissibile perché mira a riverificare un'aggravante già accertata con sentenza definitiva; la giurisdizione esecutiva non può rimettere in discussione il giudicato formato in sede di cognizione salvo casi di nullità o sopravvenienze che qui non sussistono; 2) secondo motivo (mancanza di motivazione) anch'esso inammissibile per le stesse ragioni; 3) terzo motivo fondato: il giudice dell'esecuzione non ha dato alcuna risposta alla richiesta di declaratoria di estinzione delle pene temporanee e di scorporo nonostante ne avesse fatto menzione, pertanto l'ordinanza impugnata è annullata limitatamente a tale parte e il provvedimento è rinviato per nuovo giudizio sul punto. In sintesi: rigetto delle censure che sollevavano l'illegittimità dell'aggravante già giudicata, accoglimento parziale con annullamento sull'omessa decisione riguardo all'estinzione delle pene temporanee e rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 416‑bis.1 c.p.
Riconosciuta applicabile anche ai reati che, per concorso di circostanze, possono essere puniti con l'ergastolo; la sua contestazione, se già decisa con sentenza definitiva, non è rimettibile al giudice dell'esecuzione salvo specifiche ipotesi di sopravvenienze o illegittimità del titolo esecutivo.
art. 4‑bis ord. pen.
Norma riguardante le conseguenze trattamentali e l'accesso a benefici per i condannati ostativi; il suo regime è stato oggetto di scrutinio costituzionale e di impatto sulla natura esecutiva della pena, ma non è stata dichiarata di per sé incompatibile con il diritto interno al punto da travolgere il giudicato formatosi sul merito in questo caso.
artt. 666 e 670 c.p.p.
Attribuiscono al giudice dell'esecuzione poteri per intervenire sul titolo esecutivo e per valutare questioni attinenti all'eseguibilità e all'attuazione della pena; tuttavia non consentono di rimettere in discussione questioni già decise con sentenza definitiva, salvo aspetti inerenti l'eseguibilità o sopravvenienze.
Sezioni Unite, 18/12/2008, n. 337
Ha chiarito che l'aggravante ex art. 416‑bis.1 è applicabile anche ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo e che tale interpretazione era ragionevolmente prevedibile, fondando la prassi applicativa successiva.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 13/06/2019, Viola c. Italia
Ha rilevato profili critici nella presunzione assoluta di pericolosità fondata sulla mancata collaborazione, ma ciò non ha determinato automaticamente l'illegittimità dell'aggravante ai fini dell'esecuzione nel caso concreto.
Corte Costituzionale, 22/10/2019, n. 53
Ha affermato che la presunzione di pericolosità del detenuto non collaborante non è necessariamente assoluta ma relativa e può essere superata da elementi che dimostrino il venir meno del vincolo associativo; tale principio non ha però determinato l'annullamento dell'aggravante nella fattispecie esaminata.
Ordinanza Corte Costituzionale, 15/04/2021, n. 97
Ordinanza interlocutoria che ha rinviato al legislatore la questione circa la disciplina dell'art. 4‑bis in relazione a possibili modifiche normative; non ha comportato automatica illegittimità operativa delle regole vigenti al momento.
d.l. 13/05/1991, n. 152 (art. 7) e d.l. 8/06/1992, n. 306
Fonti normative che hanno introdotto e disciplinato l'aggravante e la sua relazione con disposizioni esecutive; la norma introduttiva era già in vigore alla data del fatto e quindi non vi è errore di temporalità nell'applicazione dell'aggravante.
Sentenza Corte di Cassazione Sez. 1, 24/09/2015, n. 43790
Precedente che aveva già dichiarato la radicale inammissibilità di doglianze analoghe proposte in sede esecutiva dal medesimo ricorrente, sottolineando che una contestazione dell'aggravante doveva essere proposta in sede di cognizione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha poteri di intervento sul titolo esecutivo (artt. 666 e 670 c.p.p.) ma non può rimettere in discussione il giudicato formatosi nella fase di cognizione su profili sostanziali già definiti con sentenza irrevocabile; le censure sulla sussistenza di un'aggravante devono essere sollevate in sede di cognizione o tramite mezzi ordinari d'impugnazione.
- Le interpretazioni giurisprudenziali che chiariscono il significato di una norma possono essere considerate prevedibili e quindi non sempre costituiscono motivo per riaprire questioni in sede esecutiva; la natura della pronuncia (se modifica radicale della natura della pena) può però incidere sul principio di irretroattività.
- Le questioni relative all'applicabilità dell'art. 4‑bis e ai profili di 'ergastolo ostativo' richiedono attenzione alla giurisprudenza costituzionale e della Corte EDU; tuttavia, decisioni di questi organi non comportano automaticamente la revisione del giudicato senza che siano intervenute dichiarazioni di incostituzionalità o fatti sopravvenuti che incidano sul titolo esecutivo.
- Se il giudice dell'esecuzione omette di decidere su una specifica domanda (es. dichiarazione di estinzione di pene temporanee già scontate), la decisione è viziata per omessa pronuncia e deve essere annullata e rinviata per nuovo esame.
- Quando pene temporanee o misure detentive accessorie risultino già eseguite nella loro totalità, il detenuto può chiedere lo scorporo e la declaratoria di estinzione; il giudice dell'esecuzione deve esaminare e motivare espressamente tale richiesta.
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