Cassazione Penale, Sentenza n. 23068/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che ha disposto la sua consegna alla Francia in esecuzione di un mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una condanna definitiva a tre anni di reclusione per plurimi episodi di truffa. Il ricorso articola due motivi: (1) violazione dell'art. 18-bis, legge n. 69/2005 — si censura la valutazione della Corte d'appello che ha dato prevalenza all'interesse punitivo dello Stato richiedente ritenendo insufficienti i legami del ricorrente con l'Italia; il ricorrente sostiene invece di non essersi dato alla fuga, di aver richiesto la residenza per poter scontare la pena con l'assistenza della moglie e del fratello dato il suo elevato stato di età, e che in Italia potrebbe beneficiarsi di misure alternative alla detenzione; (2) violazione dell'art. 7, legge n. 69/2005 — dedotto difetto di doppia punibilità in quanto il mandato elenca tre reati ma li indica semplicemente come "truffa", senza chiarire se vi siano reati diversi o condotte corrispondenti al diritto italiano; inoltre si contesta che il mero trasferimento all'estero dei proventi non integri necessariamente reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente applicato il criterio di bilanciamento richiamato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 5233/2023), valutando tutti gli elementi pertinenti (periodi di residenza in Francia e in Italia, rapporti familiari, modalità e gravità delle condotte, carattere transnazionale delle operazioni e numero delle vittime) e dando quindi ragione allo Stato richiedente. Sul secondo motivo ha ritenuto che non vi sia carenza di doppia punibilità: le tre fattispecie indicate risultano essere distinte imputazioni di truffa (più condotte di riciclaggio correlate) e le fattispecie così descritte sono certamente rilevanti anche nell'ordinamento italiano; dunque il requisito della doppia punibilità è soddisfatto. Infine è stata applicata la condanna alle spese ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 18-bis, legge n. 69 del 2005
La norma è stata interpretata alla luce della giurisprudenza di legittimità come soggetta a un bilanciamento tra l'interesse punitivo dello Stato richiedente e il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena: per il rifiuto facoltativo della consegna non è necessario un effettivo radicamento sul territorio nazionale, può essere sufficiente il formale possesso della cittadinanza, ma il giudice deve valutare complessivamente fattori quali gravità del reato, connotazione transnazionale, vittime, relazioni familiari e sociali e concrete possibilità di reinserimento in Italia
art. 7, legge n. 69 del 2005
La Cassazione ha ritenuto che l'obbligo della doppia punibilità è rispettato quando le condotte indicate nel mandato corrispondono, anche se in pluralità di episodi, a fattispecie penalmente rilevanti nell'ordinamento italiano; l'elencazione di più reati come 'truffa' può corrispondere a distinte imputazioni dello stesso reato e, inoltre, le condotte correlate (es. riciclaggio) risultano anch'esse punibili in Italia
Sez. 6, n. 5233 del 02/02/2023 (De Siato, Rv. 284110) - giurisprudenza
La pronuncia viene richiamata come parametro interpretativo: impone alla Corte d'appello una valutazione complessiva e bilanciata delle circostanze (gravità, transnazionalità, vittime, legami familiari e sociali, possibilità di reinserimento) nel decidere se utilizzare la discrezionalità prevista dall'art. 18-bis
art. 616, cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il rifiuto facoltativo di consegna (art.18-bis l.69/2005) richiede una valutazione caso per caso: il possesso formale della cittadinanza italiana può essere sufficiente per avviare la considerazione del reinserimento, ma non è decisivo se altri fattori (gravità del reato, numero di vittime, connotazione transnazionale, effettivi legami familiari e sociali) giustificano la consegna.
- Nella valutazione del bilanciamento il giudice deve considerare in modo cumulativo elementi oggettivi e soggettivi: durata e continuità della residenza all'estero, recenti trasferimenti, rapporti familiari effettivi in Italia, partecipazione a condotte transnazionali, entità del danno e pena inflitta.
- L'età avanzata o problemi di salute e la possibilità di misure alternative alla detenzione sono fattori rilevanti ma non automaticamente preclusivi della consegna: possono prevalere altri elementi ostativi alla permanenza in Italia se la condotta è particolarmente grave o transnazionale.
- Quanto alla doppia punibilità, il mandato d'arresto europeo soddisfa il requisito se le condotte descritte corrispondono a fattispecie punibili anche nell'ordinamento richiesto; la descrizione di più episodi come plurime imputazioni dello stesso reato è sufficiente, e condotte connesse (es. riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori) possono integrare reati autonoma rilevanza penale nel diritto italiano.
- Il mero trasferimento all'estero di proventi non costituisce sempre reato: per rilevanza penale occorre che la fattispecie rientri nelle definizioni di reato previste dall'ordinamento (riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, illeciti tributari, ecc.).
- Le spese processuali seguono l'esito del ricorso: il ricorrente soccombente può essere condannato a rifondere le spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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