Cassazione Civile, Ordinanza n. 24834/2024 del 16/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta conciliazione giudiziale tra le parti costituite e ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese del giudizio di legittimità. Nulla è stato disposto nei confronti dell'intimato rimasto tale.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Nel corso del giudizio di legittimità le parti costituite hanno depositato una conciliazione giudiziale intervenuta davanti al Tribunale di Roma, con la quale hanno dichiarato di avere consensualmente regolato tutti i loro rapporti, incluso quello controverso nel presente giudizio. Di conseguenza hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. Un soggetto intimato è rimasto contumace in cassazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, le parti definiscono consensualmente ogni rapporto controverso mediante conciliazione giudiziale, viene meno l'interesse alla decisione e la Corte dichiara cessata la materia del contendere.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate ove le parti lo richiedano e la definizione transattiva renda non necessario individuare un soccombente.
- Nei confronti della parte rimasta intimata e non costituita, la Corte non adotta statuizioni sulle spese se non vi è attività processuale rilevante da regolare.
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