Cassazione Penale, Sentenza n. 39118/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo del detenuto XXXXXXXXXXXXXX e disposto un permesso di necessità di tre ore per consentire la visita al fratello, gravemente limitato nella deambulazione. Il Procuratore generale censurava la motivazione come contraddittoria e illogica (art. 606 lett. e) c.p.p.), sostenendo che l'accertamento medico-legale indicava condizioni stabilizzate e la possibilità di deambulare con accompagnamento fino al carcere di Tempio Pausania; inoltre riteneva irrilevanti le ragioni economiche evocate in sede di reclamo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e non manifestamente illogica: pur non essendo impossibile il viaggio, le ridotte capacità deambulatorie del congiunto, la necessità di un accompagnatore e la lunghezza del tragitto con plurimi cambi esponevano la persona a sacrifici e sofferenze non ragionevolmente esigibili, configurando un evento familiare grave ai sensi dell'art. 30 ord. pen. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso del Procuratore si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti (valorazione meramente fattuale) non sindacabile in sede di legittimità; la censura sulle ragioni economiche è risultata aspecifica poiché il provvedimento impugnato non si era basato su di esse. Infine, la natura pubblica della parte ricorrente ha impedito la condanna alle spese e la sentenza prescrive l'oscuramento dei dati personali ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 30 ordinamento penitenziario
Permesso di necessità volto a rispettare il principio di umanità e ad attenuare l'afflittività della pena; deve essere valutato anche in relazione a eventi familiari gravi che comportino sacrifici non ragionevoli per il congiunto esterno.
art. 30-ter ordinamento penitenziario
Evoluzione normativa che ha introdotto il permesso premio; contestualizza l'istituto del permesso di necessità nel quadro più ampio delle misure di beneficio.
art. 21-bis ordinamento penitenziario
Norma recante disposizioni sull'assistenza all'esterno dei figli minori; citata per delineare l'evoluzione e i limiti degli accessi esterni previsti dall'ordinamento penitenziario.
art. 21-ter ordinamento penitenziario
Regola le visite al figlio minore infermo e ai congiunti affetti da handicap grave; utilizzata come riferimento normativo per i casi di salute grave dei congiunti.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di cassazione per vizio di motivazione; qui invocato dal Procuratore ma la Corte ha escluso che ci fosse una motivazione apparente o illogica, richiamando il limite al sindacato di merito in sede di legittimità.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Norma sulla protezione dei dati personali: impone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 (Tuttolomondo)
Giurisprudenza che giustifica l'eccezione di non condannare alle spese la parte pubblica, applicata nel caso in esame.
Massime di principio
- La Corte di cassazione sindaca limitatamente la motivazione quando l'impugnazione si riduce a una diversa valutazione dei fatti: le censure meramente confutative sono inammissibili.
- Il permesso di necessità (art. 30 ord. pen.) può essere riconosciuto anche se il viaggio non è materialmente impossibile, quando comporta sacrifici o sofferenze non ragionevolmente esigibili per il congiunto esterno.
- Le valutazioni sullo stato di salute e sulle difficoltà di deambulazione sono di carattere prevalentemente tecnico e di merito; la loro riconsiderazione in cassazione è ammessa solo se emergono vizi di motivazione evidenti e non una semplice discrepanza valutativa.
- Se il provvedimento impugnato non si fonda su determinate ragioni (es. ragioni economiche), il ricorrente non può efficacemente censurarle in cassazione: la doglianza risulta aspecifica.
- La parte pubblica (es. Procuratore generale) può risultare esente dalla condanna alle spese per la natura pubblica dell'azione; inoltre le decisioni devono rispettare gli obblighi di riservatezza sui dati personali.
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