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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39118/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo del detenuto XXXXXXXXXXXXXX e disposto un permesso di necessità di tre ore per consentire la visita al fratello, gravemente limitato nella deambulazione. Il Procuratore generale censurava la motivazione come contraddittoria e illogica (art. 606 lett. e) c.p.p.), sostenendo che l'accertamento medico-legale indicava condizioni stabilizzate e la possibilità di deambulare con accompagnamento fino al carcere di Tempio Pausania; inoltre riteneva irrilevanti le ragioni economiche evocate in sede di reclamo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e non manifestamente illogica: pur non essendo impossibile il viaggio, le ridotte capacità deambulatorie del congiunto, la necessità di un accompagnatore e la lunghezza del tragitto con plurimi cambi esponevano la persona a sacrifici e sofferenze non ragionevolmente esigibili, configurando un evento familiare grave ai sensi dell'art. 30 ord. pen. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso del Procuratore si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti (valorazione meramente fattuale) non sindacabile in sede di legittimità; la censura sulle ragioni economiche è risultata aspecifica poiché il provvedimento impugnato non si era basato su di esse. Infine, la natura pubblica della parte ricorrente ha impedito la condanna alle spese e la sentenza prescrive l'oscuramento dei dati personali ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 30 ordinamento penitenziario

    Permesso di necessità volto a rispettare il principio di umanità e ad attenuare l'afflittività della pena; deve essere valutato anche in relazione a eventi familiari gravi che comportino sacrifici non ragionevoli per il congiunto esterno.

  • art. 30-ter ordinamento penitenziario

    Evoluzione normativa che ha introdotto il permesso premio; contestualizza l'istituto del permesso di necessità nel quadro più ampio delle misure di beneficio.

  • art. 21-bis ordinamento penitenziario

    Norma recante disposizioni sull'assistenza all'esterno dei figli minori; citata per delineare l'evoluzione e i limiti degli accessi esterni previsti dall'ordinamento penitenziario.

  • art. 21-ter ordinamento penitenziario

    Regola le visite al figlio minore infermo e ai congiunti affetti da handicap grave; utilizzata come riferimento normativo per i casi di salute grave dei congiunti.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione per vizio di motivazione; qui invocato dal Procuratore ma la Corte ha escluso che ci fosse una motivazione apparente o illogica, richiamando il limite al sindacato di merito in sede di legittimità.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Norma sulla protezione dei dati personali: impone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017 (Tuttolomondo)

    Giurisprudenza che giustifica l'eccezione di non condannare alle spese la parte pubblica, applicata nel caso in esame.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione sindaca limitatamente la motivazione quando l'impugnazione si riduce a una diversa valutazione dei fatti: le censure meramente confutative sono inammissibili.
  • Il permesso di necessità (art. 30 ord. pen.) può essere riconosciuto anche se il viaggio non è materialmente impossibile, quando comporta sacrifici o sofferenze non ragionevolmente esigibili per il congiunto esterno.
  • Le valutazioni sullo stato di salute e sulle difficoltà di deambulazione sono di carattere prevalentemente tecnico e di merito; la loro riconsiderazione in cassazione è ammessa solo se emergono vizi di motivazione evidenti e non una semplice discrepanza valutativa.
  • Se il provvedimento impugnato non si fonda su determinate ragioni (es. ragioni economiche), il ricorrente non può efficacemente censurarle in cassazione: la doglianza risulta aspecifica.
  • La parte pubblica (es. Procuratore generale) può risultare esente dalla condanna alle spese per la natura pubblica dell'azione; inoltre le decisioni devono rispettare gli obblighi di riservatezza sui dati personali.

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