Cassazione Civile, Ordinanza n. 15357/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di liquidazione dell'imposta con irrogazione di sanzioni per complessivi euro 36.643,00. In primo grado il giudice aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e aveva condannato la contribuente alle spese, ritenendo che una comunicazione via PEC dell'ufficio legale dell'Agenzia delle Entrate, resa nell'ambito della procedura di reclamo-mediazione ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992, avesse accolto il reclamo e annullato l'atto, con conseguente mancanza di interesse della contribuente a costituirsi in giudizio. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, invece, aveva accolto l'appello della contribuente, affermando che quella nota non fosse sufficiente ad annullare l'atto e che occorresse un formale provvedimento di annullamento dell'Agenzia prima della scadenza del termine di costituzione. L'Agenzia delle Entrate ricorre in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 17-bis d.lgs. 546/1992, dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la PEC di accoglimento del reclamo, contenente l'espresso annullamento dell'atto, fosse di per sé sufficiente a determinare la caducazione della pretesa senza bisogno di un ulteriore provvedimento formale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, nel procedimento di reclamo-mediazione tributaria, la comunicazione tempestiva dell'accoglimento totale del reclamo, se accompagnata dall'espresso annullamento dell'atto impugnato, produce di per sé la caducazione del provvedimento impositivo, senza necessità di un separato atto formale di annullamento. Da ciò deriva la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse della contribuente a coltivare il giudizio già al momento della costituzione in primo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente.
Norme richiamate
La comunicazione dell'accoglimento totale del reclamo, se tempestiva e contenente l'annullamento dell'atto, comporta la caducazione dell'atto impugnato nell'ambito della fase precontenziosa deflattiva, senza bisogno di un successivo provvedimento formale.
L'eliminazione dell'oggetto della pretesa determina il venir meno dell'interesse ad agire o a resistere; la lite non può essere coltivata in assenza di interesse attuale.
In caso di vittoria dell'Amministrazione finanziaria, le spese possono essere liquidate secondo tariffa o parametri vigenti, con riduzione del 20% per l'assistenza prestata da funzionari o dipendenti dell'ente.
L'avvenuta definizione in via amministrativa del reclamo-mediazione determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel procedimento di reclamo-mediazione tributaria, l'accoglimento totale del reclamo comunicato tempestivamente al contribuente determina, di regola, la caducazione dell'atto impugnato e rende superfluo un ulteriore provvedimento formale di annullamento.
- La funzione deflattiva dell'art. 17-bis d.lgs. 546/1992 implica che l'adesione dell'Ufficio alle doglianze del contribuente incide direttamente sulla sorte dell'atto impositivo, nei limiti dell'accoglimento, fino alla sua eliminazione.
- Quando l'atto impositivo è stato integralmente annullato in fase precontenziosa, si verifica la cessazione della materia del contendere e difetta l'interesse processuale alla prosecuzione della lite.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere rilevante già al momento della costituzione in giudizio del contribuente, se l'annullamento dell'atto è intervenuto prima di tale momento.
- Nel contenzioso tributario, in caso di vittoria dell'Amministrazione finanziaria assistita da propri funzionari o dipendenti, le spese seguono il criterio di liquidazione previsto dall'art. 15, comma 2-bis, d.lgs. 546/1992, con la riduzione ivi prevista.
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