Sentenza n. 377/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 330/2025 del Tribunale Civile di Locri - Sez. Lavoro, pubblicata il 12.03.2025 e notificata in data 13.03.2025, ad oggetto pagamento somme retributive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somme retributive
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale civile di Locri, Sezione lavoro, che aveva condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria al pagamento di euro 14.536,48, oltre interessi e rivalutazione. Il titolo era stato notificato il 13 marzo 2025 e il termine di 120 giorni per l’esecuzione era decorso prima della proposizione del ricorso, notificato il 14 luglio 2025. Dopo la proposizione del giudizio, l’amministrazione ha effettuato il pagamento con il cedolino di agosto 2025. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la documentazione prodotta dal ricorrente — dettaglio dei movimenti del conto e cedolino di agosto 2025 — ha comprovato l’integrale soddisfazione del credito risultante dal giudicato, comprensivo della rivalutazione monetaria di euro 1.707,44 e degli interessi legali di euro 1.337,69. Quanto alle spese, il Collegio ha escluso la soccombenza virtuale integrale dell’amministrazione: il ricorso era stato notificato immediatamente dopo la scadenza del termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo, mentre il pagamento era stato effettuato già con il cedolino di agosto 2025, tenuto conto dei tempi tecnici di contabilizzazione. Le spese processuali sono state pertanto compensate, con esclusione del contributo unificato, posto a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria nella misura effettivamente corrisposta.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato in relazione alla definizione del giudizio conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo è considerato ai fini della verifica della tempestività dell’esecuzione del giudicato e della regolazione delle spese; il testo della decisione non indica espressamente la disposizione, ma ne richiama il termine.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e la soddisfazione del credito è documentata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non potendo più residuare un’utilità concreta per il ricorrente.
- Ai fini della regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento dopo la proposizione del ricorso non comporta automaticamente la condanna integrale dell’amministrazione: occorre valutare la concreta tempistica dell’esecuzione, il decorso del termine previsto per l’adempimento e i tempi tecnici necessari alla contabilizzazione delle somme.
- Quando il pagamento del dovuto interviene in tempi ravvicinati rispetto alla proposizione del ricorso e la tempistica risulta compatibile con i tempi tecnici di contabilizzazione, le spese processuali possono essere compensate, fermo restando l’addebito all’amministrazione del contributo unificato effettivamente sostenuto dal ricorrente.
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