Cassazione Penale, Ordinanza n. 04148/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 75 d.lgs. n. 159 del 2011. Con il primo motivo ha dedotto un vizio di motivazione sulla responsabilità, lamentando in sostanza l'erroneità della ricostruzione del fatto. Con il secondo motivo ha censurato il giudizio di comparazione tra circostanze, sostenendo che non fosse stata correttamente valutata la prevalenza delle attenuanti rispetto alla recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico, aspecifico e privo di puntuale indicazione di travisamenti delle emergenze processuali, osservando che la sentenza d'appello aveva motivato adeguatamente sulla sussistenza del fatto sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo. Ha ritenuto anche il secondo motivo generico, aspecifico e manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso una comparazione più favorevole tra circostanze in presenza di recidiva qualificata, per il divieto posto dall'art. 69, comma 4, c.p. Dalla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
Richiamato come base normativa del reato contestato, in concorso formale o continuazione a seconda della formulazione dell'imputazione riportata nel testo.
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata nei giudizi di merito.
art. 69, comma 4, c.p.
Il divieto previsto dalla norma impedisce un giudizio di comparazione più favorevole tra circostanze quando è presente una recidiva qualificata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura di vizio di motivazione è inammissibile quando resta generica, aspecifica e non indica specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- La motivazione della sentenza d'appello è sufficiente a reggere la decisione quando affronta in modo puntuale la sussistenza del fatto contestato, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze non può essere più favorevole all'imputato quando operi il divieto legale connesso alla recidiva qualificata previsto dall'art. 69, comma 4, c.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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