Cassazione Civile, Ordinanza n. 21809/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di riliquidazione dell'IRPEF per l'anno d'imposta 2011 e di rimborso della maggiore imposta versata. Il contribuente, che aveva cessato anticipatamente il rapporto di lavoro a seguito di un esodo incentivato e aveva poi versato contributi volontari all'INPS per maturare il requisito pensionistico, sosteneva la deducibilità integrale di tali contributi ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 47 del 2000 e chiedeva la restituzione dell'imposta pagata in eccesso. L'Ufficio aveva resistito affermando che non era in discussione la deducibilità in astratto dei contributi volontari, ma che essi erano stati già dedotti dal datore di lavoro nel CUD, sicché non potevano essere ulteriormente dedotti dal dipendente; inoltre sosteneva che la questione atteneva ai rapporti tra dipendente e datore di lavoro e non alla cognizione del giudice tributario. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio limitandosi a richiamare la giurisprudenza sulla deducibilità dei contributi volontari e aderendo alla sentenza di primo grado. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e art. 118 disp. att. c.p.c.; con il secondo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 47 del 2000, sostenendo che la CTR non aveva considerato l'asserita già avvenuta deduzione da parte del datore di lavoro.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo assorbito il secondo motivo. Ha rilevato che la CTR aveva solo adesivamente confermato la decisione di primo grado senza confrontarsi con il reale thema decidendum dell'appello, cioè la deduzione già operata dal datore di lavoro nel CUD, l'effettiva spettanza del rimborso e l'eventuale aggravio di imposta; perciò ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47
La norma è richiamata come base della deducibilità dei contributi previdenziali versati facoltativamente, ma la Corte non ne esamina il merito perché il relativo motivo resta assorbito.
art. 10, primo comma, lett. e), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È menzionato nel richiamo alla giurisprudenza sulla deducibilità dei contributi previdenziali, estesa anche ai versamenti facoltativi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente è ricondotto alla nullità della sentenza impugnata come error in procedendo.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il ragionamento decisorio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione per relationem è ammissibile solo se consente di ricostruire il percorso argomentativo e le ragioni della conferma.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme agli artt. 36 del d.lgs. n. 546 e 118 disp. att. c.p.c. per affermare l'obbligo di adeguata motivazione della sentenza tributaria.
art. 375 c.p.c.
È menzionato solo per indicare che non ricorrevano le condizioni per la decisione in camera di consiglio semplificata.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza è nulla per motivazione apparente quando, pur essendo graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione e costringe l'interprete a colmare i passaggi logici con congetture.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di appello dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma o dell'identità delle questioni decise, così da rendere ricostruibile un percorso argomentativo completo e coerente.
- Non è sufficiente un'adesione acritica alla sentenza di primo grado: il giudice del gravame deve confrontarsi con i motivi d'appello e con le specifiche questioni controverse, altrimenti la decisione è nulla.
- Quando l'appello introduce una questione specifica, il giudice deve pronunciarsi proprio su quella; la mera ripetizione del principio astratto richiamato dalla sentenza di primo grado non è idonea a sorreggere la conferma della decisione.
- In materia di rimborso IRPEF per contributi previdenziali volontari, la questione della deducibilità va distinta da quella dell'effettiva già avvenuta deduzione in capo al sostituto d'imposta e dall'eventuale concreto aggravio fiscale del contribuente.
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