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Sentenza

Sentenza n. 285/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa misura cautelare anche monocratica I) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: • della Delibera n. 193 del 19.2.2026 dell'A.S.P. di Reggio Calabria, avente ad oggetto l'assegnazione di ore di attività specialistica per mobilità intraziendale e pubblicazione di bando per completamento orario; • della Delibera n. 163/2026 del 13.02.2026, recante "Indizione avviso di mobilità intraziendale - ACN della Specialistica Ambulatoriale Interna del 04.04.2024"; • del verbale della riunione del Comitato Zonale che ha dato esecuzione alla Delibera n. 193/2026, procedendo all'assegnazione delle ore disponibili; • di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura di mobilità intraziendale e di completamento orario nella parte in cui possano ledere gli interessi della ricorrente. Con risarcimento dei danni prioritariamente con reintegrazione in forma specifica, quale l'eventuale assegnazione delle ore di attività specialistica oggetto della procedura di mobilità intraziendale, con retrodatazione degli effetti ed eventualmente per equivalente. II) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 14\3\2026: • della Delibera n. 255 del 02.03.2026 dell'ASP di Reggio Calabria, avente ad oggetto "Indizione avviso pubblicazione turni specialistica ambulatoriale interna I° trimestre 2026, ai sensi dell'art. 21 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali"; • nonché, per quanto occorra possa di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, lesivo dell'interesse della ricorrente.

Giustizia amministrativa202600098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria relative alla mobilità intraziendale, all'assegnazione di ore di attività specialistica e alla pubblicazione dei turni per il completamento orario

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, specialista ambulatoriale interna convenzionata a tempo indeterminato nella branca di Endocrinologia, ha impugnato la delibera di indizione di un nuovo avviso di mobilità intraziendale, la successiva delibera di assegnazione delle ore e pubblicazione del bando per il completamento orario, gli atti del Comitato Zonale e, con motivi aggiunti, la delibera di pubblicazione dei turni di specialistica ambulatoriale per il primo trimestre 2026. Ha dedotto la violazione dell'art. 20 dell'ACN del 4 aprile 2024, sostenendo di avere presentato tempestivamente, il 30 gennaio 2026, domanda di mobilità e di possedere l'anzianità minima richiesta; la violazione della sequenza procedimentale che impone il previo espletamento della mobilità rispetto al completamento orario; l'introduzione di requisiti non previsti; il mancato rispetto dei criteri di priorità e della par condicio; il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; lo sviamento; la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, buona fede, correttezza, legittimo affidamento e certezza dei rapporti giuridici; la violazione del contraddittorio procedimentale e degli artt. 7, 8, 9 e 10-bis della l. 241/1990, nonché dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Con riferimento alla delibera n. 255/2026 ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 21 dell'ACN, del principio di irrevocabilità della pubblicazione dei turni, del D.C.A. n. 227 del 20 maggio 2025 e la riduzione non motivata delle ore di Endocrinologia. Ha chiesto l'annullamento degli atti e il risarcimento del danno, prioritariamente mediante reintegrazione in forma specifica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che il rapporto tra la specialista ambulatoriale e l'Azienda sanitaria sia un rapporto libero-professionale parasubordinato disciplinato dall'art. 48 della l. 833/1978 e dagli accordi collettivi nazionali, svolto su un piano di parità e privo, salvo i poteri di sorveglianza, di esercizio di poteri autoritativi incidenti unilateralmente sulla posizione della professionista. Le controversie concernenti i diritti derivanti dal rapporto convenzionale appartengono pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. La procedura di mobilità e di conferimento degli incarichi non è stata qualificata come concorsuale, poiché l'art. 21 dell'ACN prevede parametri specifici e vincolanti senza valutazioni discrezionali dei titoli né un atto finale di approvazione; essa costituisce espressione del potere negoziale dell'Azienda in veste di datore di lavoro. La contestazione della legittimità delle delibere non altera il riparto, spettando al giudice ordinario anche l'eventuale disapplicazione degli atti amministrativi. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 48 l. 833/1978

    I rapporti tra medici convenzionati e aziende sanitarie, disciplinati dalla norma e dagli accordi collettivi nazionali, hanno natura libero-professionale parasubordinata; le controversie sui diritti derivanti dal rapporto spettano al giudice ordinario.

  • art. 20 ACN 4 aprile 2024

    Disciplina la mobilità intraziendale degli specialisti ambulatoriali e la sequenza rispetto al completamento orario; la controversia sull'applicazione di tali regole attiene al rapporto convenzionale e ai diritti della professionista.

  • art. 21 ACN 4 aprile 2024

    La procedura di conferimento degli incarichi specialistici si fonda su parametri specifici e vincolanti stabiliti dalla contrattazione collettiva e non ha natura concorsuale; le relative controversie appartengono alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa avvertenza alle parti.

Massime di principio

  • Le controversie tra specialisti ambulatoriali convenzionati e aziende sanitarie relative a mobilità intraziendale, assegnazione di ore e completamento orario riguardano diritti derivanti da un rapporto libero-professionale parasubordinato e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La procedura di conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno non ha natura concorsuale quando la selezione è effettuata sulla base di parametri specifici e vincolanti stabiliti dall'accordo collettivo, senza valutazioni discrezionali dei titoli e senza un autonomo atto finale di approvazione.
  • La contestazione della legittimità di delibere o altri atti adottati dall'azienda sanitaria non attribuisce la controversia al giudice amministrativo se tali atti incidono su diritti soggettivi derivanti dal rapporto convenzionale; il giudice ordinario può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi rilevanti.
  • La giurisdizione ordinaria sulle controversie relative ai rapporti convenzionali degli specialisti ambulatoriali non è esclusa dal fatto che la domanda sia formalmente proposta come azione di annullamento di atti amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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