Sentenza n. 154/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3438/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19/17/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per complessivi euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui il Tribunale ordinario aveva accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, relativamente agli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2023/24, condannando il Ministero all’erogazione complessiva di euro 2.000,00 mediante buoni elettronici di spesa. Il Ministero si è costituito, ma dagli atti risultavano il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, senza integrale esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a. e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute nel titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivarsi su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile analogicamente tale regola anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto. Ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il PAT secondo la procedura indicata e che il ritardo nell’esecuzione può comportare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere dell’ottemperanza e di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l’azione esecutiva e, nel caso deciso, per l’attivazione del giudizio di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile analogicamente alle ulteriori condanne pecuniarie, quando il commissario appartiene alla stessa amministrazione inadempiente e l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato ai fini della condanna dell’amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e l’amministrazione non abbia adempiuto integralmente dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine previsto dalla legge per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato che imponga il pagamento di una somma o l’attribuzione di un beneficio economicamente determinato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione l’adempimento entro un termine e nominare, per il caso di inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza svolge un munus obbligatorio quale ausiliario del giudice; l’amministrazione di appartenenza non può rifiutare l’incarico né ostacolarlo mediante proprie disposizioni interne.
- La regola secondo cui il commissario ad acta appartenente all’amministrazione inadempiente non percepisce un compenso autonomo, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge Pinto.
- Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta deve depositare gli atti esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposita modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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