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Sentenza

Sentenza n. 386/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto del Prefetto di Terni notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto che “è fatto divieto (al ricorrente) di detenere armi e munizioni, per le motivazioni di cui in premessa”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7/9/2026: del provvedimento datato -OMISSIS- e notificato in pari data, con il quale la Prefettura di Terni ha rigettato l’istanza di riesame presentata dal ricorrente – tramite la scrivente difesa – in data -OMISSIS-, con ulteriori integrazioni del -OMISSIS- e del -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Divieto prefettizio di detenzione e uso di armi e munizioni e successivo sostanziale diniego di riesame, motivato con la pendenza del ricorso giurisdizionale contro il divieto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (detentore di armi)

Prevale il privato

La controversia

Il divieto era stato adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS dopo l’avvio di un procedimento penale per atti persecutori e diffamazione, originato da post pubblicati dal ricorrente sui social e da una situazione di conflittualità con un ex collega. Con il ricorso introduttivo il destinatario deduceva la violazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, per l’insussistenza dei presupposti del divieto alla luce della propria personalità, della condotta tenuta e della consistenza degli addebiti, nonché la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e il difetto di istruttoria e motivazione. Dopo l’archiviazione del procedimento penale, disposta dal GIP su proposta del PM nonostante l’opposizione del denunciante, il ricorrente chiedeva il riesame della misura. La Prefettura si limitava a rilevare la pendenza del ricorso al TAR. Con i motivi aggiunti il ricorrente contestava tale risposta per inconferenza e mancata valutazione della sopravvenienza: il giudice penale aveva ritenuto che le critiche e le accuse non fossero riferibili al denunciante e non era stato dimostrato che avessero contenuto minaccioso o violento.

La decisione

Il ricorso introduttivo è respinto. Il TAR ritiene che la conflittualità con altri soggetti possa fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità nella detenzione di armi e che, in presenza di una denuncia circostanziata e non inverosimile per atti persecutori, l’Amministrazione possa attribuire prevalenza alle esigenze cautelari sulla base degli elementi sommari disponibili. Nel caso concreto i post erano stati pubblicati e non erano contestati, mentre era controversa la loro riferibilità al denunciante e la loro portata lesiva; la scelta prefettizia di seguire la prospettazione del denunciante non è stata ritenuta illogica, travisata o priva di motivazione. Sono invece accolti i motivi aggiunti: l’archiviazione penale costituiva una sopravvenienza potenzialmente rilevante, trasmessa alla Prefettura con la domanda di riesame, e imponeva una valutazione tempestiva. La pendenza del ricorso contro il divieto originario non giustificava il mancato esame della sopravvenienza e non legittimava un atto soprassessorio. È quindi annullato il sostanziale diniego di riesame, con obbligo per la Prefettura di pronunciarsi motivatamente sulla domanda, potendo considerare anche elementi ulteriori rispetto a quelli emersi in giudizio. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    Di fronte alla presentazione di una denuncia per detto reato, in una situazione caratterizzata - anche qualora, come nel caso in esame, sia stata effettuata la partecipazione procedimentale - dalla sommarietà degli elementi disponibili ai fini della valutazione prognostica sulla inaffidabilità del soggetto coinvolto, l’Amministrazione può fare leva sulla prospettazione della denuncia, qualora non inverosimile o non smentita in fatto e circostanziata, e dare legittimamente prevalenza alle esigenze cautelari, adottando il divieto.

    Il divieto di detenzione di armi può essere disposto sulla base di una valutazione prognostica cautelare fondata su una denuncia circostanziata, non inverosimile e non smentita in fatto, anche quando gli elementi disponibili siano sommari; la conflittualità con altri soggetti può concorrere a fondare il giudizio di inaffidabilità.

  • art. 3 l. 241/1990

    In altri termini, ha adottato un atto soprassessorio, in mancanza dei relativi presupposti giustificativi.

    La risposta che rinvia la decisione sulla domanda di riesame alla definizione del ricorso giurisdizionale, senza valutare un elemento sopravvenuto rilevante, costituisce un atto soprassessorio privo di giustificazione; la Prefettura deve pronunciarsi motivatamente sulla domanda.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi previsto dall’art. 39 TULPS ha finalità preventiva e può essere fondato su una valutazione prognostica di inaffidabilità. In presenza di una denuncia circostanziata e non inverosimile, non smentita in fatto, l’Amministrazione può valorizzarne la prospettazione e attribuire prevalenza alle esigenze cautelari anche quando gli elementi disponibili siano sommari.
  • La conflittualità con altri soggetti può concorrere a fondare il giudizio di inaffidabilità nella detenzione di armi; la denuncia, tuttavia, deve presentare una prospettazione non inverosimile o non smentita in fatto e sufficientemente circostanziata.
  • Quando, dopo l’adozione di una misura cautelare di pubblica sicurezza, sopravviene un elemento potenzialmente rilevante che smentisce la prospettazione fattuale all’origine della misura, l’Amministrazione deve prenderlo tempestivamente in considerazione nel riesame, senza attendere il decorso di un ulteriore lasso di tempo.
  • La pendenza del ricorso giurisdizionale contro il provvedimento originario non esonera l’Amministrazione dall’esaminare una sopravvenienza rilevante dedotta con una domanda di riesame e non giustifica, da sola, il rinvio della decisione; la domanda deve essere definita con una valutazione motivata.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaAutotutela
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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