Cassazione Penale, Sentenza n. 17637/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 218 cod. strada e all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella durata massima di anni due. Il ricorrente deduce che la sentenza non ha motivato la scelta della durata massima, omettendo di richiamare i parametri previsti dall'art. 218 cod. strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo dell'ulteriore circolazione), e quindi non ha adempiuto all'onere motivazionale richiesto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: il motivo è ritenuto fondato. Ha dichiarato ammissibile il ricorso nonostante si tratti di sentenza di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.), rilevando che la statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria è estranea all'accordo criminale e può essere censurata in cassazione. La Corte ha constatato il vizio motivazionale nella determinazione della durata della sospensione (applicata al massimo di due anni senza richiamo ai criteri dell'art. 218 cod. strada) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria, rinviando al Tribunale di Teramo per il nuovo esame e la motivazione conforme ai parametri di legge.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Riferimento alla procedura di applicazione della pena (patteggiamento) cui era stata resa la sentenza impugnata; la Corte osserva i limiti di impugnabilità ma ammette la censura della statuizione accessoria quando è estranea all'accordo.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 50, L. 23/6/2017, n.103)
Limita i motivi proponibili contro la sentenza di applicazione della pena; la Corte tuttavia precisa che le statuizioni fuori dall'accordo possono essere oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Norma generale di ammissibilità del ricorso per cassazione utilizzata per censurare la statuizione amministrativa accessoria estranea al patteggiamento.
art. 218, comma 2, cod. strada
Stabilisce i criteri per la commisurazione delle sanzioni accessorie (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriori circolazione). La Corte ritiene che la determinazione della durata della sospensione debba essere motivata con riferimento a questi parametri, soprattutto quando la misura si discosti dal minimo o dalla medietà.
art. 222 cod. strada
Indica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida: la sua applicazione è autonoma rispetto alla sanzione penale e richiede motivazione sulla durata secondo i criteri di legge.
art. 133 cod. proc. pen.
Non è il criterio di riferimento per la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria; la Corte sottolinea l'autonomia motivazionale fra sanzione penale e sanzione amministrativa accessoria.
art. 187, comma 8 e art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada (d.lgs. 30/4/1992, n.285)
Norme sostanziali relative al reato contestato (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per uso di stupefacenti) e alla commutazione della pena in lavoro di pubblica utilità: contesto fattuale rilevante ma non decisivo per la motivazione della sospensione della patente.
Massime di principio
- La durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente deve essere motivata con riferimento ai criteri dell'art. 218 cod. strada (entità del danno, gravità della violazione, pericolo dell'ulteriore circolazione).
- La motivazione è particolarmente necessaria quando la durata si discosta dal minimo o dalla media edittale; se la misura coincide con il minimo o è vicina al minimo, può essere sufficiente una motivazione implicita.
- La sanzione amministrativa accessoria è autonoma rispetto alla sanzione penale: la motivazione per la sua commisurazione non può essere sostituita da quella relativa alla pena principale.
- Le statuizioni accessorie estranee all'accordo di patteggiamento possono essere oggetto di ricorso per cassazione anche se la sentenza è di applicazione della pena, con possibilità di annullamento e rinvio se la motivazione è carente.
- In situazioni analoghe, se il giudice applica la massima durata prevista per la sospensione senza richiamare i parametri di legge, la decisione è vulnerabile per vizio motivazionale e soggetta ad annullamento con rinvio per nuova determinazione conforme ai criteri legali.
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