Sentenza n. 784/2026 - Bari, Sezione 3
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota FSE-AD-BUEI\P\2025\0001836 del 29.09.2025 - consegnata ai ricorrenti il 03.10.2025 - con la quale il responsabile del procedimento ha notificato l’apposizione del vincolo preordinato all’asservimento coattivo dei suoli di loro proprietà ivi identificati (p.lle 558-242 del Fg.15,330 e p.lle 51-151 del Fg.21) e la dichiarazione di pubblica utilità (art.17, D.P.R. n.327/2001) dei lavori di “Adeguamento ai principi di sicurezza di cui al Decreto ANSF (ISA) n.4/2012. Soppressione del passaggio a livello in consegna ai privati ai sensi del DPR 753/80 posto al Km 42+058 e al Km 42+114 della linea ferroviaria FSE Bari Taranto ricadenti nel Comune di Putignano, mediante procedura di asservimento di viabilità interpoderali esistenti” e dei relativi allegati ed atti presupposti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 05.12.2025: di tutti gli atti e i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale ed in particolare della relazione tecnica in riscontro alle osservazioni formulate dagli interessati ai sensi dell’art. 16, comma 10, del D.P.R. n.327/2001 datata 02.07.2024 ed allegata alla nota BUEI\P\2024\0000962 del 29.08.2024 mai trasmessa ai ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di apposizione del vincolo preordinato all'asservimento coattivo dei fondi e dichiarazione di pubblica utilità per la soppressione di due passaggi a livello pedonali e la realizzazione di una viabilità alternativa, nonché la relazione istruttoria sulle osservazioni dei proprietari
Esito
Favorevole al resistente (gestore ferroviario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, comproprietari di terreni agricoli coltivati, hanno impugnato l'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento coattivo del diritto di transito sui loro fondi e la dichiarazione di pubblica utilità relativa alla realizzazione di una viabilità alternativa necessaria a seguito della soppressione di due passaggi a livello pedonali. Hanno dedotto, in primo luogo, l'irragionevolezza della soluzione prescelta, consistente in una pista carrabile sui loro terreni, rispetto all'alternativa da essi proposta, basata sul recupero di un ponticello o sottovia ferroviario esistente e sul ripristino di una strada comunale più breve, con minore consumo di suolo e senza attraversamento dei fondi agricoli. Hanno lamentato inoltre la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo che le osservazioni presentate non sarebbero state effettivamente considerate; la violazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 315/1969 per mancata acquisizione del prescritto parere comunale; e la violazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 per mancata individuazione della soluzione progettuale migliore sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici per la collettività. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche la relazione istruttoria del 2 luglio 2024, contestandone le conclusioni negative sulla praticabilità del percorso alternativo. Hanno altresì contestato l'utilizzabilità della relazione tecnica depositata in giudizio da FSE, ritenendola motivazione postuma.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Ha ritenuto utilizzabile la relazione tecnica prodotta in giudizio da FSE, distinguendo tra una motivazione realmente formata ex post, non sorretta dall'istruttoria, e la successiva esplicitazione o integrazione di ragioni tecniche già emerse nella fase procedimentale e fondate su dati oggettivi. Nel merito, il Collegio ha escluso che la soluzione alternativa proposta dai ricorrenti costituisse un'opzione plausibile irragionevolmente trascurata. Il ponticello esistente, destinato principalmente allo smaltimento delle acque e interessato da detriti, vegetazione e possibili fenomeni di deflusso, non è stato ritenuto idoneo a un transito stabile e sicuro di autovetture o mezzi agricoli verso fondi con abitazioni. Anche la strada vicinale comunale risultava abbandonata, degradata e non idonea al transito veicolare, mentre il percorso alternativo avrebbe richiesto ulteriori interventi e modifiche sui fondi, inclusa la rimozione di vegetazione. La scelta di realizzare la viabilità sui fondi dei ricorrenti è stata quindi giudicata tecnicamente giustificata e ragionevole. Il vincolo, inoltre, non consentiva un uso generalizzato della proprietà, ma soltanto l'accesso ai proprietari di tre particelle intercluse, mediante chiavi per la sbarra esistente, con conseguente prevedibile limitatezza dell'attraversamento e adeguato bilanciamento degli interessi. È stata esclusa anche la violazione della partecipazione procedimentale, poiché la relazione del 2 luglio 2024 aveva esaminato e respinto l'alternativa proposta. È stata infine respinta la censura relativa al mancato parere comunale, risultando il Comune di Putignano partecipante alla conferenza di servizi conclusasi positivamente. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti nei confronti di FSE, liquidate in euro 2.000 oltre accessori; sono state compensate con Regione e Ministero.
Norme richiamate
art. 17 d.P.R. n. 327/2001
La disposizione è richiamata in relazione alla comunicazione dell'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento coattivo e alla dichiarazione di pubblica utilità.
art. 16, comma 10, d.P.R. n. 327/2001
È richiamata con riguardo alle osservazioni degli interessati e alla relazione istruttoria che ne ha esaminato il contenuto.
d.P.R. n. 753/1980
Costituisce, insieme al decreto ANSFISA, il quadro normativo richiamato per la soppressione dei passaggi a livello.
decreto ANSFISA n. 4/2012
È richiamato quale fonte delle esigenze di sicurezza poste a fondamento della soppressione dei passaggi a livello.
l. n. 315/1969, artt. 1 e 2
I ricorrenti ne hanno dedotto la violazione per la mancata acquisizione del parere comunale; il TAR ha escluso la violazione, rilevando la partecipazione del Comune alla conferenza di servizi.
art. 23 d.lgs. n. 50/2016
È stato invocato dai ricorrenti quale parametro per sostenere l'obbligo di individuare la soluzione progettuale migliore in rapporto tra costi e benefici; la censura è stata respinta alla luce della ragionevolezza tecnica della soluzione prescelta.
Massime di principio
- Il divieto di motivazione postuma non impedisce all'amministrazione, in giudizio, di esplicitare o integrare ragioni tecniche già emerse nella fase istruttoria e fondate su dati oggettivi; è vietata soltanto la motivazione costruita ex novo dopo l'adozione dell'atto, al solo fine di sanarne l'illegittimità.
- Nelle controversie relative a scelte tecniche sulla localizzazione di una viabilità alternativa, il sindacato giurisdizionale non consiste nella sostituzione della soluzione prescelta con quella preferita dal privato, ma nella verifica della sua ragionevolezza, coerenza con le esigenze perseguite e adeguatezza dell'istruttoria.
- La scelta progettuale dell'amministrazione o del gestore pubblico non è irragionevole per il solo fatto che il privato prospetti un'alternativa meno costosa o meno invasiva; l'alternativa deve essere concretamente praticabile, sicura e idonea a soddisfare le medesime esigenze funzionali.
- La partecipazione procedimentale è effettiva quando le osservazioni del privato risultano esaminate e respinte con una relazione istruttoria che dia conto delle ragioni dell'inidoneità della soluzione proposta; non è necessario che l'amministrazione accolga l'alternativa prospettata.
- Nel bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione ferroviaria e il sacrificio imposto alla proprietà privata, la limitazione dell'asservimento a un numero determinato di fondi interclusi e a modalità di accesso circoscritte costituisce elemento rilevante per valutare la proporzionalità e la ragionevolezza della misura.
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