Sentenza n. 418/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 14.1.2025, n. 5, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Savona, sez. lavoro, 14 gennaio 2025, n. 5, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Savona, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero al rilascio della carta e all’erogazione complessiva di € 1.500,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli accrediti al saldo. La decisione era stata notificata al Ministero il 17 luglio 2025 presso la sede reale dell’Amministrazione. Il TAR ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Sebbene costituito, il Ministero non ha contestato il ricorso né fornito la prova dell’avvenuto adempimento. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora per l’eventuale ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la carta del docente e accreditando sulla stessa € 1.500,00, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissando la penalità di mora in € 10,00 per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione; il dies ad quem coincide con l’adempimento o, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il giudizio di esecuzione contro le amministrazioni può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
Incombe sul Ministero, che allega o intende dimostrare l’avvenuto adempimento del titolo esecutivo, l’onere di provare l’estinzione delle obbligazioni risultanti dal giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all’amministrazione soccombente il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare piena attuazione al comando giudiziale.
- L’amministrazione costituita in giudizio che non contesti l’inottemperanza e non dimostri l’avvenuto adempimento non assolve all’onere probatorio posto a suo carico dall’art. 2697 c.c.; l’actio iudicati deve pertanto essere accolta.
- Quando l’esecuzione del giudicato richiede, oltre al pagamento di somme, un’attività amministrativa ulteriore, quale l’emissione di un titolo o di una carta elettronica, il giudice dell’ottemperanza può fissare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., decorrente dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva entro un termine decorrente dalla comunicazione dell’inottemperanza.
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