Ordinanza n. 5471/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Per la liquidazione del compenso per attività di gratuito patrocinio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di liquidazione del compenso professionale per l'attività difensiva svolta nel giudizio amministrativo presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (parte ammessa al patrocinio)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio amministrativo presupposto, la parte privata era stata ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 162/2024, nell'ambito di applicabilità dell'art. 75 del d.P.R. 115/2002. Il difensore ha presentato istanza di liquidazione dei compensi per l'attività di gratuito patrocinio e ha chiesto il passaggio in decisione senza ulteriore discussione. Il Consiglio di Stato ha dovuto determinare il compenso applicabile considerando la non particolare complessità del ricorso, lo scaglione di valore tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, le diverse fasi dell'attività processuale e la riduzione obbligatoria prevista dall'art. 130 del d.P.R. 115/2002.
La decisione
L'istanza di liquidazione è stata accolta. Il Consiglio di Stato ha applicato la tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, relativa ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato, per lo scaglione di valore tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00. Tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione e decisionale, nonché della non particolare complessità della controversia e della riduzione obbligatoria prevista dall'art. 130 del d.P.R. 115/2002, ha liquidato in favore del difensore euro 4.747,00, oltre rimborso spese forfettarie del 10%, CPA e IVA. L'obbligo di pagamento è stato posto a carico dell'Erario.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. 115/2002
Delimita l'ambito di applicabilità del patrocinio a spese dello Stato nel giudizio cui si riferisce l'ammissione anticipata e provvisoria.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Prevede la riduzione obbligatoria applicata dal giudice nella liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tabella sub 22
È utilizzata per determinare i parametri dei compensi relativi ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato, nello scaglione di valore tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Massime di principio
- Quando una parte è stata ammessa, anche in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato, il giudice amministrativo può liquidare il compenso al difensore nell'ambito e nei limiti dell'ammissione riconosciuta per il giudizio presupposto.
- La liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato deve essere determinata applicando i parametri forensi pertinenti al grado e al valore della controversia, tenendo conto delle fasi processuali effettivamente considerate e della complessità dell'attività svolta.
- Ai compensi liquidati per il patrocinio a spese dello Stato si applica la riduzione obbligatoria prevista dall'art. 130 del d.P.R. 115/2002, con pagamento posto a carico dell'Erario.
Come è indicizzato
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