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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30622/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Cosenza per non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il PG contestava che il Tribunale non avesse tenuto correttamente conto di tre precedenti specifici dell'imputato e dell'aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5 richiamata da art. 640, secondo comma c.p.), entrambe ostative all'applicazione della causa di non punibilità; si evidenziava inoltre che la truffa in oggetto era stata commessa on line mediante approfittamento delle condizioni di minorata difesa della vittima.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, constatando che sussistono due profili ostativi all'esclusione della punibilità: l'abitualità (per la presenza di almeno due precedenti della stessa indole che, insieme alla successiva condotta, integrano la serialità ostativa) e l'aggravante della minorata difesa, ritenuta correttamente accertata dal Tribunale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al giudice competente per l'appello ai sensi dell'art. 569, commi 1 e 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità non opera quando il comportamento è abituale (si intende la presenza di pluralità di reati della stessa indole, ossia almeno due precedenti oltre al fatto contestato) o quando l'autore ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima; l'abitualità si valuta sulla base della pluralità di reati della stessa indole indipendentemente dalla prossimità cronologica.

  • art. 640, secondo comma, cod. pen.

    Individua le circostanze aggravanti della truffa; la ricostruzione giurisprudenziale considera ricomprese qui le fattispecie in cui l'agente ha approfittato di condizioni di minorata difesa (es. truffa commessa on line). La presenza di tale aggravante rende la truffa procedibile d'ufficio e ostativa all'esclusione della punibilità per particolare tenuità.

  • art. 61, n. 5 cod. pen.

    Prevede l'aggravante relativa all'approfittamento delle condizioni di minorata difesa; la Corte ha confermato che si applica alle truffe commesse mediante strumenti telematici che impediscono il controllo dell'identità e dell'esistenza del bene.

  • artt. 102, 105, 108 cod. pen.

    Riferimenti normativi utilizzati per definire lo status di delinquente o contravventore abituale; la giurisprudenza richiamata chiarisce la differenza tra riconoscimento giudiziale di abitualità e la serialità desumibile dalla pluralità di reati della stessa indole.

  • art. 569, commi 1 e 4 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'annullamento della sentenza da parte della Corte di cassazione con rinvio al giudice competente per il nuovo esame del fatto e della prova.

  • art. 2, comma 1, lett. o) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Modifica normativa che ha inciso sulla procedibilità della truffa, disponendo che la truffa è procedibile d'ufficio quando ricorrono le circostanze aggravanti previste dall'art. 640, secondo comma; tale modifica è richiamata per escludere la rilevanza della remissione della querela quando sussistono aggravanti che rendono il reato procedibile d'ufficio.

Massime di principio

  • L'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è applicabile se l'autore ha commesso più reati della stessa indole: la presenza di almeno due precedenti simili, unitamente al fatto contestato, costituisce serialità ostativa indipendentemente dalla distanza cronologica.
  • Quando la truffa è commessa mediante strumenti telematici e l'agente ha tratto vantaggio dalla minore capacità di difesa della vittima, opera l'aggravante (art. 61, n.5 richiamata da art. 640, secondo comma) che esclude la particolare tenuità e rende il reato procedibile d'ufficio.
  • La remissione della querela o la rinuncia all'azione privata non escludono l'azione pubblica quando il reato è procedibile d'ufficio per la sussistenza di aggravanti: il giudice deve valutare separatamente la rilevanza delle aggravanti rispetto alla volontà della persona offesa.
  • Nella valutazione dei precedenti rilevanti ai fini dell'art. 131-bis occorre verificare la natura e l'indole dei reati (devono essere della stessa indole), non la mera vicinanza temporale; pertanto anche precedenti lontani nel tempo possono ostare all'applicazione della causa di non punibilità se determinano serialità.
  • In procedimenti per truffe on line, il giudice deve motivare esplicitamente sul rapporto tra il valore dell'oggetto, la tenuità del fatto e l'esistenza di precedenti o aggravanti; in presenza di elementi ostativi il corretto rimedio è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame.

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