Cassazione Civile, Ordinanza n. 00537/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un professionista aveva agito davanti al Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. assumendo che una verifica fiscale svolta negli anni Ottanta, culminata in processi verbali e in avvisi di accertamento e di rettifica IVA poi annullati in sede tributaria, fosse stata condotta in violazione di norme, principi e circolari allora vigenti. Deduceva che gli atti impositivi avessero prodotto un danno patrimoniale e non patrimoniale rilevantissimo, quantificato in oltre un milione di euro, comprensivo di maggiori oneri, perdita di chance e danno morale. In appello lamentava, tra l’altro, che la Corte territoriale avesse valorizzato fatti non compatibili con la documentazione prodotta, non avesse disposto la rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica d’ufficio sul rispetto delle regole di verifica, avesse erroneamente ritenuto legittima un’iscrizione ipotecaria priva della prescritta autorizzazione e avesse motivato in modo illogico e contraddittorio. In cassazione proponeva quattro motivi, articolati su: violazione dell’art. 115 c.p.c. e del regime delle prove; violazione delle norme sulla CTU e omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovazione; violazione dell’art. 26 della legge n. 4 del 1929; nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto una generale carenza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, per mancata indicazione chiara dei fatti costitutivi dell’azione risarcitoria, delle ragioni del rigetto in primo grado e del contenuto specifico dell’appello e della sentenza impugnata. Ha poi ritenuto inammissibili tutti i motivi per difetto di specificità e per mancata correlazione con la ratio decidendi: il primo perché non denunciava correttamente un omesso esame dei fatti e non confrontava adeguatamente la decisione con i giudicati tributari; il secondo perché pretendeva una CTU avente contenuto esplorativo e giuridico, senza indicare specificamente l’istanza e senza censurare la vera statuizione della Corte d’appello; il terzo perché non indicava dove e quando la domanda relativa all’iscrizione ipotecaria fosse stata dedotta; il quarto perché fondato su profili non decisivi rispetto alla ragione della decisione, centrata sull’assenza di colpa dell’Amministrazione al momento dell’emissione degli atti, in presenza di elementi contabili e finanziari ritenuti idonei a giustificare l’accertamento presuntivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
è la norma invocata per fondare la domanda risarcitoria contro la pubblica amministrazione; la Corte d’appello, richiamata dalla Cassazione, esclude la colpa dell’Amministrazione e quindi il presupposto della responsabilità aquiliana.
art. 115 c.p.c.
non può essere utilizzato per censurare una mera valutazione del quadro probatorio se non nei limiti propri del vizio deducibile in cassazione; il motivo è stato ritenuto mal prospettato e comunque non specifico.
art. 112 c.p.c.
la sua evocazione nel secondo motivo è stata considerata inconferente rispetto alla doglianza sulla CTU e sulla mancata rinnovazione dell’indagine.
art. 195 c.p.c.
richiamato in relazione alla consulenza tecnica; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per inammissibile natura esplorativa del quesito peritale.
art. 196 c.p.c.
richiamato per sostenere la necessità di rinnovo o integrazione della CTU; la Corte ha ritenuto la doglianza priva di specificità e non centrata sulla ratio della decisione.
art. 26 della legge n. 4 del 1929
invocato per contestare l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria in assenza di autorizzazione; il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata localizzazione processuale della relativa domanda.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione d’appello, letta nella sua effettiva ratio, era centrata sull’assenza di colpa dell’Amministrazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale usato per denunciare plurime violazioni di legge, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità e per errata prospettazione delle censure.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte lo ha applicato in senso rigoroso, affermando che il ricorso deve esporre sommariamente ma chiaramente fatti di causa, domande, difese e svolgimento processuale; la sua violazione ha determinato l’inammissibilità generale e di singoli motivi.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiede la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti processuali rilevanti; la mancanza di tale specificità ha reso inammissibili i motivi fondati su documentazione, sentenze tributarie e richiesta di CTU.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, in ragione dell’inammissibilità del ricorso.
d.P.R. n. 600/73
richiamato come base normativa delle presunzioni semplici utilizzate negli accertamenti sulle imposte dirette; la Corte ha considerato legittimo il ricorso a tali presunzioni in presenza dei dati contabili riscontrati.
d.P.R. n. 633/1972
richiamato come base normativa delle presunzioni semplici ai fini IVA; gli elementi rilevati dagli accertatori sono stati ritenuti idonei a giustificare l’accertamento presuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non contiene una esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa, delle domande, delle difese e dello svolgimento del processo, così da consentire alla Corte la comprensione autonoma della controversia senza ricorso ad atti esterni.
- La censura di violazione di legge non può essere usata per mascherare doglianze di merito sulla valutazione del materiale probatorio; quando si contesta l’omesso esame di fatti decisivi occorre dedurre il vizio nel corretto paradigma processuale e con specifica indicazione dei fatti, degli atti e della loro rilevanza.
- Un motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se colpisce profili non decisivi o marginali, o trascura la ragione giuridica posta a base della decisione, è inammissibile per aspecificità.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere surrogato di allegazione o di prova esplorativa su questioni giuridiche; la parte che si duole della mancata rinnovazione deve indicare specificamente la richiesta formulata e mostrare la decisività del vizio rispetto alla decisione resa.
- In materia di accertamenti fiscali, la presenza di movimenti bancari, incassi, cambiali, assegni e differenze di cassa non giustificati può legittimare il ricorso a presunzioni semplici a fondamento dell’atto impositivo, gravando sul contribuente l’onere di fornire una prova contraria adeguata.
- La responsabilità della pubblica amministrazione per attività di accertamento tributario richiede la prova di una condotta colposa o comunque illecita; se l’operato degli uffici è sorretto da elementi oggettivi idonei a fondare l’accertamento, l’annullamento successivo in sede tributaria non implica automaticamente colpa risarcibile.
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