Ordinanza n. 1349/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento -del provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Firenze in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento emesso dalla Questura di Firenze
Esito
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di ammonimento adottato dalla Questura di Firenze. In sede di udienza il Collegio ha rilevato che il provvedimento impugnato non risulta depositato in formato leggibile, benché il suo esame sia necessario anche per valutare una questione preliminare rilevata d'ufficio: la possibile inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla persona che aveva richiesto l'ammonimento. È inoltre emerso che la relazione della Questura depositata dal Ministero resistente richiama sette documenti allegati, che tuttavia non sono stati versati in giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né la questione preliminare di possibile inammissibilità. Ha disposto incombenti istruttori, assegnando alle parti sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per integrare la documentazione mancante, con particolare riguardo al provvedimento impugnato in formato leggibile e ai sette documenti allegati alla relazione della Questura. Ha fissato la nuova udienza di discussione del merito al 10 marzo 2027. Ha inoltre ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni richiamate quale base per gli incombenti istruttori e l'acquisizione o integrazione della documentazione necessaria alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto applicabile per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il provvedimento impugnato non è depositato in formato leggibile e il suo esame è necessario per decidere sia il merito sia una questione preliminare rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione istruttoria della documentazione prima di definire il giudizio.
- Se una relazione dell'amministrazione richiama documenti allegati non materialmente depositati, il giudice può ordinare alle parti di versare in atti la documentazione mancante entro un termine stabilito e rinviare la discussione del merito.
- La verifica della possibile inammissibilità del ricorso per mancata notifica a un soggetto interessato dal provvedimento può essere svolta dopo l'acquisizione del provvedimento impugnato, quando il contenuto dell'atto è necessario per valutare la posizione processuale di tale soggetto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1411/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1412/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 270/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 271/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 272/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →