Sentenza n. 8030/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia in Albania, cancelleria Consolare di Tirana, Prot n. 1152 del 26 giugno 2025 il quale rigettava la domanda di rilascio del visto per residenza elettiva alla Sig.ra -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto per residenza elettiva adottato dall'Ambasciata d'Italia in Albania, Cancelleria consolare di Tirana
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto per residenza elettiva, deducendo l'erronea interpretazione e applicazione del decreto interministeriale n. 850/2011. Ha sostenuto di avere una relazione affettiva stabile con un cittadino residente in Italia, titolare di permesso di soggiorno per residenza elettiva, dotato di adeguate risorse economiche e immobili. Ha inoltre dedotto di avere prodotto documentazione reddituale, bancaria e dichiarazioni notarili con cui il convivente si impegnava a mantenerla. Secondo la ricorrente, le risorse del convivente more uxorio avrebbero dovuto essere considerate ai fini del requisito economico per il visto; diversamente, si sarebbe determinata una discriminazione delle convivenze di fatto rispetto ai rapporti matrimoniali. L'Amministrazione ha sostenuto che il visto richiede risorse autonome, stabili e regolari, non derivanti da lavoro subordinato, e che l'estensione del visto per ragioni economiche è prevista soltanto in favore del coniuge e dei figli, non del convivente more uxorio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha interpretato il decreto interministeriale n. 850/2011 nel senso che il richiedente il visto per residenza elettiva deve dimostrare di potersi mantenere autonomamente, senza svolgere attività lavorativa, mediante risorse ampie, autonome, stabili e regolari, provenienti da rendite, proprietà immobiliari, stabili attività economico-commerciali o altre fonti diverse dal lavoro subordinato. Il Collegio ha ritenuto legittimo non computare una parte consistente dei redditi della ricorrente, in quanto derivante dalla propria attività lavorativa subordinata. Ha inoltre ritenuto non irragionevole escludere l'automatica imputazione al convivente delle risorse economiche del partner more uxorio, poiché la convivenza non è pienamente assimilabile al matrimonio quanto a stabilità e tutele giuridiche. Il giudice ha altresì rilevato che non era stata dimostrata l'adeguatezza della situazione economica del convivente a sostenere anche la ricorrente. Spese di lite compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
decreto interministeriale n. 850/2011, allegato A, n. 13
Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell’importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell’interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato. Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per quest’ultimi».
Il richiedente deve dimostrare risorse proprie, ampie, autonome, stabili e regolari, diverse da redditi da lavoro subordinato, tali da consentirgli il mantenimento senza svolgere attività lavorativa. Le risorse del convivente more uxorio non si estendono automaticamente al richiedente; l'estensione prevista dalla disciplina riguarda il coniuge e i figli indicati dalla norma.
direttiva del Ministro dell’interno 1 marzo 2000, tabella A
È richiamata quale parametro per la soglia minima delle risorse economiche richieste, pari al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il visto per residenza elettiva presuppone che lo straniero dimostri di potersi mantenere autonomamente in Italia senza svolgere attività lavorativa, mediante risorse economiche ampie, autonome, stabili e regolari, la cui continuità futura sia ragionevolmente prevedibile.
- Ai fini del visto per residenza elettiva non sono computabili, in quanto incompatibili con il requisito dell'autonomia non lavorativa, i redditi derivanti da lavoro subordinato del richiedente.
- La disciplina che consente il rilascio di un visto analogo a familiari del titolare delle risorse economiche non impone l'automatica estensione delle risorse del convivente more uxorio, non essendo la convivenza di fatto pienamente assimilabile al matrimonio quanto a stabilità e tutele giuridiche.
- L'impegno di mantenimento assunto dal convivente more uxorio non è sufficiente, di per sé, a dimostrare il requisito economico per il visto per residenza elettiva; occorre comunque provare l'adeguatezza delle risorse del convivente anche rispetto al sostentamento del richiedente.
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