Sentenza del 13/04/2015 n. 2155 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento induttivo - Prova per presunzione - Prova contraria - Onere del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che l'accertamento non può fondarsi su una pretesa priva di elementi probatori a carico dell'Amministrazione, ma, una volta fornita dal Fisco una base presuntiva idonea, spetta al contribuente offrire la prova contraria o dimostrare i fatti che riducono o escludono la pretesa. La sintesi non indica l'esito concreto del giudizio né una specifica pronuncia di accoglimento o rigetto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova nell'accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Il Fisco deve dimostrare i fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria, fornendo elementi e circostanze idonei a rivelare una maggiore capacità contributiva. Tuttavia, se il contribuente contesta il valore probatorio di tali elementi oppure deduce circostanze modificative o estintive della pretesa, deve provare a sua volta i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni.
Norme richiamate
Art. 39 del D.P.R. 600/1973
Disciplina l'accertamento delle imposte sui redditi e consente, nei casi previsti, il ricorso a metodologie induttive o presuntive, purché fondate su elementi idonei.
Art. 54 del D.P.R. 633/1972
Disciplina la rettifica e l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, secondo una logica di verifica degli elementi fiscalmente rilevanti e delle presunzioni ammesse.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria deve provare i fatti dai quali deriva la maggiore imposta, ma non deve necessariamente dimostrare direttamente ogni componente del reddito quando dispone di presunzioni gravi, precise e concordanti o di altri elementi idonei.
- Il contribuente non può limitarsi a negare genericamente l'accertamento: deve contestare concretamente gli elementi presuntivi e fornire la prova dei fatti modificativi, estintivi o incompatibili con la pretesa fiscale.
- La ripartizione dell'onere della prova è dinamica: prima grava sul Fisco la dimostrazione della base della pretesa; dopo tale dimostrazione, grava sul contribuente la prova contraria.
- In una situazione analoga, è essenziale documentare tempestivamente provenienza delle somme, spese, disponibilità patrimoniali e ogni circostanza idonea a spiegare gli elementi utilizzati dall'Amministrazione.
- L'esito concreto dipende dalla qualità degli elementi presuntivi prodotti dal Fisco e dalla specificità e attendibilità della prova contraria offerta dal contribuente.
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