Sentenza n. 68/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza per: A] accertare e dichiarare la perdurante inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rispetto agli obblighi conformativi di cui alla sentenza n. 2068*2023, emessa e pubblicata il 21 novembre 2023, dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in autorità di cosa giudicata e, per l'effetto, condannarlo a darvi attuazione con la liquidazione [tramite il sistema della Carta Elettronica] in suo favore del complessivo importo di 2.000,00, con interessi legali e rivalutazione dal giorno del dovuto a quello di effettivo soddisfo ; B] fissare ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e] del Codice del Processo Amministrativo la somma di denaro dovuta dall'Amministrazione intimata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato formatosi su detta sentenza ;C] provvedere alla nomina di un Commissario ad acta che adempia, in luogo dell'intimata Amministrazione, all'ottemperanza degli obblighi conformativi discendenti dalla sentenza n. 2068*2023, emessa e pubblicata il 21 novembre 2023 dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro; D] con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: perdurante inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza del Tribunale ordinario, mediante caricamento sulla Carta Elettronica dell'importo di 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto in suo favore un importo complessivo di 2.000 euro, da liquidare tramite il sistema della Carta Elettronica. Ha chiesto l'accertamento della perdurante inottemperanza, l'ordine di pagamento con interessi e rivalutazione, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l'omessa esecuzione del giudicato. Il titolo era stato prodotto in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificato via PEC al Ministero presso il domicilio reale; inoltre, era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti di rito e di merito dell'ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del giudice ordinario e di pagare le somme riconosciute alla ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, stabilendo che, in caso di ulteriore inadempimento, il commissario provveda al pagamento entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. È stata inoltre applicata una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute: essa decorre dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in caso di persistente inadempimento, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla rifusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 475 c.p.c.
La sentenza del giudice ordinario è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione ha contribuito a integrare i presupposti processuali per l'azione di ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Ha fondato la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato prodotto in forma idonea e notificato all'amministrazione soccombente, è decorso inutilmente il termine previsto per l'adempimento e l'amministrazione non ha dato esecuzione agli obblighi derivanti dal giudicato.
- In presenza di un giudicato che impone il pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute; essa decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento spontaneo o con l'effettiva operatività del commissario ad acta, secondo quanto stabilito dal giudice.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
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