Sentenza del 15/11/2016 n. 8604 - Comm. Trib. Prov. Milano
SANZIONI - Infedele dichiarazione - Determinazione della sanzione - Rilevanza in sede di accertamento delle perdite pregresse - Sussiste - Principio di proporzionalità della sanzione - Applicabilità - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la corretta base di calcolo della sanzione prevista dall'art. 1 del d.lgs. 471/1997 per dichiarazione infedele. L'Ufficio aveva applicato la sanzione considerando il reddito risultante al rigo RN1, ossia il reddito della società prima di utilizzare le perdite pregresse. Il ricorrente ha contestato tale criterio perché conduceva a una sanzione sproporzionata rispetto all'effettiva imposta dovuta, sostenendo che la base dovesse essere il reddito imponibile al rigo RN6, dopo la compensazione con le perdite pregresse.
La decisione
La decisione ha ritenuto eccessiva e contraria al principio di proporzionalità la sanzione calcolata sul reddito accertato prima della compensazione delle perdite pregresse. È stato considerato più conforme alla proporzionalità calcolare la sanzione sul reddito imponibile effettivo, indicato al rigo RN6, dopo l'utilizzo delle perdite pregresse. La pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione è quindi risultata soccombente nella parte relativa al criterio di calcolo.
Norme richiamate
Art. 1 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Sanzione amministrativa per dichiarazione infedele
La sanzione per dichiarazione infedele deve essere determinata in modo coerente con l'effettiva rilevanza fiscale della violazione e non può tradursi in una penalizzazione sproporzionata rispetto all'imposta concretamente dovuta.
Principio comunitario di proporzionalità
Le sanzioni tributarie devono essere adeguate, necessarie e proporzionate alla gravità e agli effetti effettivi della violazione. Nel caso esaminato, tale principio impone di considerare le perdite pregresse utilizzate per ridurre il reddito imponibile.
Massime di principio
- Nel determinare una sanzione per dichiarazione infedele, la base di calcolo deve riflettere il reddito imponibile effettivo e l'imposta realmente esigibile, non un imponibile meramente teorico antecedente all'utilizzo di perdite fiscali.
- L'Amministrazione non può applicare una sanzione manifestamente eccessiva rispetto al vantaggio fiscale effettivamente conseguito dal contribuente; il principio di proporzionalità opera anche nella quantificazione delle sanzioni tributarie.
- Le perdite pregresse fiscalmente utilizzabili possono assumere rilievo nella determinazione della sanzione quando incidono concretamente sulla base imponibile e sull'imposta dovuta.
- In casi analoghi, occorre verificare se il calcolo della sanzione sia stato effettuato sul reddito ante-compensazione oppure sul reddito imponibile finale, valutando se il primo criterio produca un risultato sproporzionato.
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