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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32872/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad ottenere il riconoscimento della rivalutazione della contribuzione previdenziale prevista per l'esposizione ad amianto ex art. 13, comma 8, l. n. 257/1992. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Cagliari aveva riformato la decisione, escludendo la prova di una esposizione qualificata ultradecennale ad amianto sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa, incomprensibile e contraddittoria, perché la Corte si sarebbe limitata a recepire le conclusioni del CTU senza esplicitare l'iter logico; 2) nullità della sentenza e della CTU per violazione del contraddittorio, delle regole sulla consulenza tecnica e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il CTU avrebbe acquisito documenti di terzi senza indicarne la fonte e avrebbe operato con vizi metodologici segnalati dal consulente di parte; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato negli atti/documenti allegati dal ricorrente e asseritamente trascurati dal CTU e dalla Corte territoriale. Il ricorrente insisteva, in sostanza, per una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze peritali, incluse perizie di parte, testimonianze e documenti prodotti o richiamati in altri giudizi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge, nullità della sentenza, vizi della CTU e omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio già esaminato dal giudice di appello. In particolare, ha osservato che: la doglianza sulla motivazione della sentenza tendeva a contestare nel merito la valutazione della prova sull'esposizione ad amianto; la censura sulla CTU non evidenziava un concreto pregiudizio al diritto di difesa e non dimostrava una reale violazione del contraddittorio, anche perché l'elaborato peritale era stato trasmesso alle parti per osservazioni; la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. era inconferente, poiché non risultava un'erronea distribuzione dell'onere della prova; il terzo motivo era inammissibile perché non indicava un fatto storico decisivo omesso, ma solo documenti e risultanze istruttorie non specificamente trascritti e localizzati. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'ordine di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, l. n. 257/1992

    norma posta a base della domanda di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto; la Corte non ne discute il contenuto sostanziale, ma rileva che la sua applicazione presuppone la prova dell'esposizione qualificata e ultradecennale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare motivazione apparente; la Corte ritiene che la censura sia in realtà una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per sostenere la carenza di motivazione, ma la censura è reputata inammissibile perché diretta al riesame dei fatti.

  • art. 111 Cost.

    invocato per dedurre la violazione del dovere di motivazione e del contraddittorio; la Corte esclude che vi sia stata una lesione rilevante ai fini del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei primi due motivi; la Corte afferma che la deduzione formale non impedisce di cogliere la sostanza di merito delle doglianze.

  • artt. 194 e 195 c.p.c.

    richiamati per contestare l'operato del CTU; la Corte non ravvisa una nullità rilevante, poiché le doglianze mirano a contestare il merito della consulenza.

  • artt. 87 e 90 disp. att. c.p.c.

    richiamati in relazione ai vizi della consulenza tecnica e del procedimento peritale, senza che la Corte riscontri una violazione utile a fondare l'annullamento.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per sostenere che il CTU avrebbe usato documenti non acquisiti ritualmente; la Corte osserva che il consulente era stato autorizzato a esaminare anche ulteriore documentazione eventualmente acquisibile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte precisa che la violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a soggetto diverso da quello corretto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ribadisce che il vizio riguarda un fatto storico e non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.

  • artt. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamati per affermare che il ricorrente deve indicare specificamente il fatto omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione e la sua decisività; la mancata specificazione comporta inammissibilità.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La denuncia di motivazione apparente o di violazione dell'art. 132 c.p.c. non è ammissibile quando, sotto tale veste, si censura in realtà la valutazione di merito delle prove compiuta dal giudice di appello.
  • Le doglianze contro la consulenza tecnica d'ufficio sono inammissibili in cassazione se si risolvono nella richiesta di una diversa lettura del materiale peritale o probatorio, senza evidenziare un concreto error in procedendo o una lesione del contraddittorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice sbaglia nell'allocazione dell'onere della prova; non ricorre quando si contesti semplicemente l'apprezzamento del materiale probatorio.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa considerazione di singoli documenti o risultanze istruttorie.
  • In cassazione, il ricorrente deve rispettare un rigoroso onere di specificazione e localizzazione degli atti e dei documenti richiamati; la mancata trascrizione o indicazione puntuale delle fonti processuali comporta inammissibilità.
  • La prova dell'esposizione lavorativa ad amianto non può essere desunta automaticamente dalla riconosciuta esposizione di altri lavoratori nello stesso ambiente, occorrendo elementi probatori specifici riferiti alla posizione del singolo lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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