Sentenza del 04/01/2016 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AGEVOLAZIONI FISCALI - Acquisto prima casa - Condizioni beneficio fiscale - Trasferimento residenza nei diciotto mesi - Condizioni impeditive - Mancato rispetto termine - Richiesta trasferimento residenza - Sufficienza - Perdita beneficio - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso la perdita delle agevolazioni prima casa. È stato ritenuto sufficiente che il contribuente avesse richiesto il trasferimento della residenza entro il termine previsto, anche se l'adempimento anagrafico si era perfezionato successivamente per una causa di forza maggiore non imputabile al contribuente. La revoca del beneficio è stata quindi esclusa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente si è opposto alla revoca delle agevolazioni prima casa perché il trasferimento della residenza anagrafica era stato formalizzato oltre il termine di diciotto mesi dall'acquisto. Il ritardo era stato determinato da una causa di forza maggiore, ossia dalla temporanea assenza dal domicilio per esigenze lavorative durante le ore diurne in cui i verificatori si recavano per accertare l'effettiva residenza. La richiesta di trasferimento della residenza era stata comunque presentata prima della scadenza del termine di diciotto mesi.
Norme richiamate
Disciplina delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa
Trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto.
Il termine di diciotto mesi deve essere rispettato, ma il beneficio non viene perso quando il contribuente abbia presentato tempestivamente la richiesta di trasferimento e il perfezionamento formale della residenza sia stato ritardato da una causa di forza maggiore.
Principio della forza maggiore in materia tributaria
Un impedimento oggettivo, imprevedibile o comunque non imputabile al contribuente può escludere la decadenza da un'agevolazione fiscale, purché il contribuente abbia agito tempestivamente e dimostri il nesso tra l'impedimento e il ritardo.
Massime di principio
- Per le agevolazioni prima casa, è essenziale presentare la richiesta di trasferimento della residenza entro diciotto mesi dall'acquisto e conservarne la prova documentale.
- Il perfezionamento materiale o amministrativo del trasferimento può avvenire oltre il termine quando il ritardo dipende da una causa di forza maggiore e la richiesta è stata presentata tempestivamente.
- La semplice difficoltà organizzativa o la negligenza del contribuente non sono normalmente sufficienti: l'impedimento deve essere concreto, documentabile e non imputabile.
- In caso di verifica, il contribuente dovrebbe dimostrare sia la data della richiesta di residenza sia le circostanze che hanno impedito o ritardato l'accertamento e la registrazione del cambio.
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