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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15390/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte dei giudici di merito, della domanda di alcuni insegnanti precari di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2014/2017, sul presupposto di essere in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ritenuto titolo abilitante. La Corte d'appello aveva ritenuto che tale titolo, pur abilitante, non bastasse da solo a fondare il diritto all'inserimento, perché gli interessati avrebbero dovuto presentare tempestiva domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti entro il 31 dicembre 2006, prima della trasformazione delle stesse in graduatorie ad esaurimento; aveva inoltre escluso che le sentenze del giudice amministrativo di annullamento del d.m. n. 235 del 2014 potessero produrre un effetto erga omnes idoneo a consentire l'inserimento richiesto. In Cassazione i ricorrenti hanno proposto due motivi, ma prima della decisione hanno depositato una memoria di desistenza e rinuncia al ricorso. Per alcuni ricorrenti la rinuncia è stata formalizzata con distinti atti di rinuncia; per gli altri il difensore ha dichiarato il sopravvenuto venir meno dell'interesse ad agire a seguito della successiva evoluzione legislativa e della previsione di concorsi anche straordinari per l'immissione in ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto delle rinunce: per i ricorrenti che avevano depositato distinti atti di rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità; per gli altri ricorrenti ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo non più attuale l'interesse alla decisione. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché il Ministero intimato non si è costituito. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, perché la disciplina non si applica all'estinzione né all'inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 197, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994

    richiamato come una delle fonti evocate nei gradi di merito per qualificare il diploma magistrale come titolo abilitante all'insegnamento

  • art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323 del 1998

    richiamato nei gradi di merito quale base normativa del valore abilitante del diploma magistrale

  • d.m. 10 marzo 1997

    richiamato nei gradi di merito in relazione al riconoscimento del diploma magistrale come titolo abilitante

  • art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296 del 2006

    ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, da considerarsi chiuse, con divieto di nuovi inserimenti salvo quelli espressamente previsti

  • art. 9, comma 20, d.l. n. 70 del 2011

    richiamato come ulteriore conferma del divieto di nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento

  • art. 390 c.p.c.

    nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 149/2022, richiede che la rinuncia al ricorso sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati con visto; in difetto, non può essere dichiarata l'estinzione del processo

  • art. 391 c.p.c.

    l'estinzione del processo è dichiarabile solo a fronte di rinuncia rituale; se la rinuncia è irrituale può rilevare come venir meno dell'interesse e condurre all'inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica all'estinzione del giudizio né all'inammissibilità sopravvenuta del gravame per carenza di interesse, poiché la norma ha funzione di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non recettizio quanto all'effetto sostanziale della volontà di abbandonare l'impugnazione, ma, ai fini processuali, l'estinzione richiede il rispetto delle formalità di notificazione o comunicazione previste dall'art. 390 c.p.c. se vi sono controparti costituite.
  • Quando la rinuncia al ricorso non è rituale, essa non determina l'estinzione del giudizio, ma può comunque essere valorizzata come manifestazione inequivoca del venir meno dell'interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione.
  • Se non vi è una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, la mancata notificazione della rinuncia non assume rilievo ostativo alla dichiarazione di estinzione.
  • Il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non opera nei casi di estinzione del giudizio né quando l'inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta per difetto di interesse, e non per originaria infondatezza o pretestuosità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullità

Testo integrale

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