Sentenza del 29/04/2015 n. 8638 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR deducendo omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. In particolare, ha contestato che la CTR avesse escluso l'esistenza di un'autonoma organizzazione senza valutare adeguatamente i costi indicati nel quadro RE delle dichiarazioni dei redditi per il 2003 e il 2004, tra cui ammortamenti, spese immobiliari, lavori di ristrutturazione, arredi e altre spese riferite allo studio professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna e rinviato la causa ad altra sezione della medesima CTR, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto erronea e insufficiente la valutazione della CTR, che aveva escluso l'inerenza delle spese senza verificare se, per tipologia e ammontare, esse costituissero indici di autonoma organizzazione rilevanti ai fini IRAP. Non è stato quindi riconosciuto in via definitiva il rimborso al contribuente: la decisione finale è stata rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia
La disposizione consente di censurare in cassazione l'insufficiente o contraddittoria motivazione del giudice di merito su un fatto decisivo, qui individuato nella valutazione dei costi sostenuti dal professionista come possibile indice di autonoma organizzazione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1
La norma individua i soggetti esercenti arti e professioni ai quali può applicarsi il presupposto dell'IRAP, ove l'attività sia svolta con un'autonoma organizzazione.
IRAP e requisito dell'autonoma organizzazione
Per i lavoratori autonomi l'IRAP è dovuta solo quando l'attività sia organizzata autonomamente. L'autonomia personale del professionista non è sufficiente: occorre anche un elemento organizzativo esterno, costituito da beni strumentali, lavoro altrui o capitale, anche alternativamente, idoneo a potenziare e accrescere l'attività produttiva.
Corte costituzionale, 21 maggio 2001, n. 156
La pronuncia è richiamata quale fondamento dell'orientamento secondo cui l'assoggettamento all'IRAP dei lavoratori autonomi dipende dalla presenza di un'autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista sia soggetto a IRAP non basta verificare se lavori personalmente o senza dipendenti: occorre valutare l'insieme dei mezzi, dei locali, degli arredi, dei beni strumentali, delle spese e dell'eventuale lavoro altrui.
- L'assenza di dipendenti o collaboratori stabili non esclude automaticamente l'autonoma organizzazione, se il professionista impiega beni e risorse di entità e caratteristiche tali da potenziare significativamente l'attività.
- Le spese per ristrutturazione, immobili, arredi e attrezzature dello studio possono costituire elementi rilevanti ai fini IRAP, purché siano inerenti all'attività e valutate concretamente per tipologia e ammontare.
- Il fatto che l'attività professionale dipenda dalle capacità personali e che il titolare sia indispensabile non esclude, da solo, l'autonoma organizzazione.
- Il giudice deve esaminare concretamente e complessivamente gli elementi organizzativi indicati nelle dichiarazioni fiscali; non può escludere la loro rilevanza con una motivazione generica o limitandosi ad affermarne l'irrilevanza.
- La cassazione con rinvio non equivale a una definitiva vittoria dell'Amministrazione sul tributo: il giudice del rinvio dovrà accertare nuovamente se le spese e i beni impiegati integrino effettivamente il presupposto dell'autonoma organizzazione.
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