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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11596/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, confermato in appello, del diritto di alcuni pensionati ed eventualmente dei loro superstiti a continuare a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica previste dalla disciplina collettiva vigente quando erano in servizio presso il Gruppo ENEL. La Corte d'appello aveva ritenuto legittima la disdetta comunicata da ENEL il 12 ottobre 2015 e il successivo accordo aziendale del 27 novembre 2015, con cessazione del beneficio al 31 dicembre 2015, affermando che benefici previsti da contratti o accordi collettivi possono essere eliminati anche nei confronti dei pensionati quando derivino da obblighi originariamente assunti a tempo indeterminato. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione hanno depositato atto di rinuncia agli atti, notificato alla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia ritualmente proposta dal difensore munito di mandato speciale e notificata alla controparte. Ha precisato che nel giudizio di cassazione la rinuncia ha natura recettizia ma non richiede accettazione della controparte ai fini dell'estinzione, mentre l'eventuale accettazione rileva solo per le spese. Ha quindi posto le spese del giudizio di cassazione a carico dei ricorrenti e ha escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la decisione non è di rigetto o inammissibilità ma di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    la rinuncia deve essere formulata dal difensore munito di mandato speciale e notificata alle altre parti

  • art. 391, commi 2 e 4, c.p.c.

    l'accettazione della rinuncia non è necessaria per l'estinzione, ma può incidere sul regolamento delle spese

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio, e non di rigetto o inammissibilità/improponibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo se è effettuata nelle forme di legge e notificata alla controparte, senza necessità di accettazione di quest'ultima ai fini dell'effetto estintivo.
  • La rinuncia al ricorso in cassazione è atto recettizio ma non accettizio: l'eventuale adesione della parte intimata rileva soltanto ai fini della disciplina delle spese di lite.
  • La condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità può essere posta a carico del ricorrente rinunciante anche in caso di estinzione del giudizio.
  • Il contributo unificato დამატivo previsto per rigetto, inammissibilità o improponibilità non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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