Cassazione Penale, Sentenza n. 39999/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/04/2024 che confermava il decreto di sequestro preventivo (15/01/2024) riguardante un alloggio nel plesso Parco Verde di Caivano. Tre motivi: (1) carenza di autonoma motivazione del giudice del riesame e mancato controllo sull'operato dell'inquirente; (2) mancato bilanciamento e mancato espletamento del "test di proporzionalità" ossia la possibilità di misure meno invasive o di modulazione del sequestro per non ledere diritti primari (salute, casa, pubblica incolumità); (3) insufficienza del fumus commissi delicti, essendosi il provvedimento fondato su argomentazioni generiche e cumulativa rispetto a molteplici indagati senza analisi delle singole posizioni e delle peculiarità delle occupazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, rilevando che il Tribunale del riesame aveva fornito adeguata motivazione e valutazione delle posizioni individuali; ha precisato che l'autonomia del giudice non richiede necessariamente motivazioni difformi dalla richiesta del PM purché emerga una valutazione autonoma. I secondo e terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili per aspecificità: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente affrontato il tema della proporzionalità e del fumus, motivando perché nessuna misura meno invasiva fosse idonea e analizzando le circostanze individuali (esclusione dello stato di necessità in presenza di diffida, richiesta di rateizzazione e rilascio certificato di residenza). Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato per segnalare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto nella forma prevista dalla norma; ha rilevanza procedurale sull'istruttoria e modalità di trattazione del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali e facoltà/per obbligo del giudice di infliggere una pena pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) quando ricorre colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
richiami a Sez. 5, n. 1304 del 24/9/2018 (Pedato) e altre pronunce su ammissibilità e specificità dei motivi
Principio che l'autonomia del giudice non è pregiudicata dalla riproduzione della richiesta del PM se emerge conoscenza degli atti e volontà che sostiene il giudizio; principio secondo cui i motivi di cassazione devono essere specifici e ben correlati alla decisione impugnata, altrimenti sono inammissibili.
Massime di principio
- Il giudice che dispone o conferma un sequestro preventivo deve fornire motivazione che mostri di aver valutato le posizioni individuali; l'autonomia del giudice non implica necessariamente decisione diversa rispetto alla richiesta del PM, ma richiede evidenza di una valutazione autonoma.
- In sede di riesame e di impugnazione in Cassazione, i motivi devono essere specifici e correlati alla motivazione della decisione impugnata; argomentazioni generiche o ripetitive delle stesse doglianze già esaminate sono inammissibili.
- Il test di proporzionalità va svolto concretamente: il giudice deve considerare se misure meno invasive possano raggiungere lo scopo cautelare. Se il difensore non indica alternative concrete, il giudice può ritenere legittimo il sequestro come unica misura idonea a evitare la prosecuzione del reato.
- Sull'accertamento del fumus commissi delicti occorre valutare le circostanze individuali; tuttavia, una motivazione che consideri e respinga specifiche circostanze (es. diffide, richieste di rateizzazione, certificati) è sufficiente a sostenere il sequestro se il giudice ritiene che non ricorra scriminante o giustificazione.
- Impugnazioni infondate o non specifiche possono comportare non solo il rigetto ma anche condanne per spese e sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende quando emerga colpa nella lite.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39968/2024 del 30/10/2024
- Sentenza penale · 30 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39969/2024 del 30/10/2024
- Sentenza penale · 30 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39971/2024 del 30/10/2024
- Sentenza penale · 30 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39972/2024 del 30/10/2024
- Sentenza penale · 30 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39974/2024 del 30/10/2024
- Sentenza penale · 30 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 39975/2024 del 30/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →