Sentenza n. 1786/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 1239/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte n. 1239/2025, che aveva respinto il ricorso contro la rinnovata aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica e asili nido a CAMST
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La gara riguardava l’affidamento triennale del servizio di ristorazione scolastica e per asili nido, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio e opzione di aumento del quinto. Dopo l’annullamento della precedente aggiudicazione a CAMST, disposto dal TAR Piemonte con sentenza n. 205/2025 per carenze nella verifica del costo delle derrate biologiche e del sopravvenuto rinnovo del CCNL, la stazione appaltante aveva rinnovato il sub-procedimento di verifica dell’anomalia e nuovamente aggiudicato il servizio a CAMST. Euroristorazione, seconda classificata, ha impugnato tale aggiudicazione e la sentenza di rigetto del TAR. In appello ha sostenuto che CAMST non avesse dimostrato la sostenibilità della propria offerta, avendo assorbito i maggiori costi del lavoro mediante la riduzione delle spese generali e dell’utile, senza dettagliare la composizione del fondo imprevisti, dal quale sarebbe stata tratta una riduzione di circa 61.969,44 euro. Ha inoltre sostenuto che la nuova sentenza del TAR fosse nulla per contrasto con il giudicato formatosi sulla precedente sentenza n. 205/2025 e che non fosse legittimo utilizzare il fondo imprevisti per i maggiori costi del rinnovo del CCNL, trattandosi di evento fisiologico e prevedibile per gli operatori del settore.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che la verifica dell’anomalia deve accertare l’attendibilità e l’affidabilità complessiva dell’offerta e ha natura globale e sintetica, senza trasformarsi in una verifica parcellizzata delle singole voci di costo. Il rinnovo del CCNL costituisce, per l’operatore economico, una sopravvenienza normativa non previamente quantificabile quanto a tempi ed entità; pertanto, in sede di verifica, è ammissibile rimodulare le voci di costo e imputare i maggiori costi del lavoro a somme accantonate per imprevisti o sopravvenienze, purché l’offerta complessiva resti seria, sostenibile e invariata nell’importo. La precedente sentenza del TAR non aveva imposto all’aggiudicataria di dettagliare la composizione del fondo imprevisti: il riferimento alla sua mancata quantificazione era un obiter dictum e non costituiva vincolo conformativo. Non sussiste, in via generale, un obbligo del concorrente di scomporre analiticamente le spese generali, salvo specifica previsione della lex specialis; resta ferma la facoltà della stazione appaltante di chiedere dettagli ulteriori nel sub-procedimento di verifica. Nel caso concreto, la riduzione delle spese generali dal 17,54% al 15,86%, per 61.969,44 euro, non è stata ritenuta manifestamente irragionevole, poiché il dato risultava coerente con l’ordinario andamento delle spese generali e idoneo a sostenere la complessiva affidabilità dell’offerta. Il giudice ha escluso la violazione del giudicato e ogni errore manifesto o irrazionalità nella valutazione tecnica dell’Amministrazione. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 120, comma 9, d.lgs. 36/2023
La procedura prevedeva un’opzione di aumento del quinto dell’importo contrattuale; la disposizione non costituisce il fondamento della decisione sull’appello.
art. 32, comma 2, d.P.R. 207/2010
La disposizione, ormai abrogata e riferita agli appalti di lavori, è richiamata soltanto per escludere che dalla percentuale delle spese generali possa derivare, nel caso concreto, una manifesta irragionevolezza della valutazione di congruità.
art. 97 d.lgs. 50/2016
La disposizione non è espressamente citata nel testo; la decisione riguarda tuttavia i principi della verifica dell’anomalia dell’offerta e della valutazione globale e sintetica della sua attendibilità.
Massime di principio
- La verifica dell’anomalia dell’offerta deve riguardare l’affidabilità e la sostenibilità complessiva dell’offerta, con valutazione globale e sintetica, e non può risolversi nella ricerca parcellizzata di inesattezze riferite a singole voci di costo.
- Il rinnovo del contratto collettivo intervenuto nel corso della gara costituisce una sopravvenienza normativa che può giustificare, in sede di verifica dell’anomalia, la rimodulazione delle voci di costo e l’imputazione dei maggiori costi del lavoro a somme accantonate per imprevisti o sopravvenienze, purché l’importo complessivo dell’offerta resti invariato e la sua sostenibilità sia dimostrata.
- In via generale, il concorrente non è tenuto a dettagliare analiticamente la composizione delle spese generali, salvo che tale obbligo sia previsto dalla lex specialis; la stazione appaltante conserva comunque la facoltà di richiedere specificazioni ulteriori durante la verifica dell’offerta sospetta di anomalia.
- Il giudice amministrativo può sindacare la valutazione di congruità dell’offerta soltanto in presenza di errori manifesti, irragionevolezza o irrazionalità evidente, senza sostituire la propria valutazione tecnica a quella della stazione appaltante.
- Un’affermazione contenuta nella motivazione di una precedente sentenza, non necessaria alla decisione e qualificabile come obiter dictum, non integra un vincolo conformativo per la riedizione del procedimento né può fondare una censura di violazione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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