Cassazione Penale, Sentenza n. 45598/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione eccepiva la violazione dell'art. 135 c.p. e dell'art. 459, comma 1‑bis, c.p.p., in relazione al criterio di ragguaglio previsto dall'art. 53 della L. 689/1981, lamentando che la conversione della pena detentiva breve (4 mesi) in pena pecuniaria era stata calcolata dal giudice a euro 250,00 al giorno mentre, all'epoca della sentenza impugnata, l'art. 459, comma 1‑bis, c.p.p. prevedeva un valore giornaliero compreso tra euro 75,00 ed euro 225,00; il ricorrente richiamava altresì la sentenza della Corte costituzionale che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 53 della legge del 1981
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza non manifestamente infondata alla luce della pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 28/2022) sulla illegittimità costituzionale dell'art. 53 L. 689/1981 nella parte contestata. Tuttavia, essendo il fatto contestato risalente al 18 maggio 2012 e risultando ormai decorso il termine prescrizionale per il reato residuo (art. 648 c.p.), la Corte ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 648 c.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 171‑ter comma 2 lett. a) L. 633/1941
Norma relativa al reato originariamente contestato (diritto d'autore); nella sentenza di merito tale capo era stato dichiarato prescritto
art. 648 c.p.
Norma che punisce il reato residuo per il quale la Corte d'appello aveva condannato il ricorrente; la Cassazione ha rilevato che tale reato è ormai estinto per prescrizione
art. 135 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione al criterio di determinazione del valore giornaliero per la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria; la doglianza riguarda l'applicazione dei riferimenti normativi per il calcolo del valore giornaliero
art. 459 comma 1‑bis c.p.p.
all'epoca prevedeva un valore giornaliero compreso tra euro 75,00 ed euro 225,00
Norma procedurale che disciplina la conversione delle pene detentive brevi in pena pecuniaria fissando i limiti del valore giornaliero; nel caso era stato contestato l'utilizzo di un valore (euro 250,00) fuori dal range applicabile all'epoca
art. 53 L. 689/1981
parte dichiarata incostituzionale dalla Corte cost. n. 28/2022 nella formulazione che richiamava l'art. 135 c.p.
Norma che fissava criteri di ragguaglio per la conversione in pena pecuniaria; la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che legava il valore giornaliero alla somma indicata dall'art. 135 c.p., incidendo sui limiti applicabili alla conversione
Sentenza Corte Costituzionale n. 28/2022
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 L. 689/1981 nella parte che determinava il valore giornaliero tramite richiamo all'art. 135 c.p.; tale pronuncia è stata richiamata dalla Cassazione nel valutare la doglianza del ricorrente
Massime di principio
- La conversione di pene detentive brevi in pena pecuniaria deve rispettare i limiti e i criteri di valore giornaliero previsti dalla normativa vigente al momento della sentenza; l'utilizzo di un valore giornaliero fuori dal range legale è rilevabile in sede di impugnazione
- Una pronuncia di incostituzionalità che modifica i criteri di calcolo della conversione può rendere fondate le censure sul criterio di ragguaglio adottato dal giudice (in particolare se il criterio applicato era connesso alla disposizione dichiarata incostituzionale)
- Se il reato è ormai prescritto alla data della decisione di legittimità, la Corte di cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione
- Nel valutare ricorsi che impugnano la conversione della pena, è opportuno verificare sia la normativa processuale sostanziale applicabile all'epoca del fatto/sentenza sia gli effetti di eventuali pronunce costituzionali intervenute successivamente
- La modifica o l'annullamento del trattamento sanzionatorio per vizi formali o di interpretazione norma può condurre, indipendentemente dal merito della condanna, all'estinzione del reato qualora sia intervenuta la prescrizione
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