Sentenza n. 2656/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 3277/2025, depositata e resa pubblica il 29.04.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 17233/2024,munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 14.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro sulla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro e previdenza, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente e condannato il Ministero all'accredito dell'importo, oltre interessi o rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 26 giugno 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 14 novembre 2025, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia ministeriale e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza provare l'avvenuto adempimento né dedurre ragioni ostative.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, ammissibile e fondato. Quanto ai presupposti processuali, ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario sulla base del certificato della cancelleria e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, sicché l'azione di ottemperanza era proponibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha rilevato che il giudicato imponeva al Ministero di mettere a disposizione la Carta elettronica del docente e di accreditare l'importo nominale di 500 euro, oltre agli accessori liquidati nel titolo. Poiché l'Amministrazione non ha fornito prova dell'adempimento, neppure parziale, né ha indicato impedimenti, il TAR ha accertato l'inottemperanza e ha ordinato l'integrale esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato nel dirigente della DGOSV, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni su istanza del ricorrente. È stata accolta anche la domanda di astreinte: il Ministero deve corrispondere, dal giorno della comunicazione della sentenza sino all'effettivo adempimento, una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto. Le spese, liquidate in 500 euro oltre accessori e restituzione del contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali, senza risultare manifestamente iniqua.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il termine dilatorio di 120 giorni costituisce una condizione di ammissibilità o procedibilità del giudizio di ottemperanza relativo a titoli giudiziali di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non si conformi all'obbligo da essa derivante.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale di pagamento nei confronti di un'amministrazione statale, il ricorrente deve comprovare sia il passaggio in giudicato della sentenza sia il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Quando il giudicato impone alla pubblica amministrazione un'attività puntuale e non accompagnata da margini di discrezionalità, il giudice dell'ottemperanza può ordinare le concrete attività necessarie per attribuire integralmente il bene della vita riconosciuto dalla sentenza.
- La mancata produzione, da parte dell'amministrazione costituita, della prova dell'adempimento o di specifiche ragioni ostative consente di accertare l'inottemperanza al giudicato e di imporre un termine per l'esecuzione.
- In caso di prevedibile o persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'insediamento all'inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento.
- Su richiesta di parte, nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, può essere disposta un'astreinte decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; la misura può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 924/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 925/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 926/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 927/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 928/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 apr 2026Sentenza n. 164/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →