Cassazione Civile, Ordinanza n. 12821/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Una persona convenuta in un giudizio di rivendicazione immobiliare era stata condannata al rilascio di alcuni terreni e al risarcimento dei danni per occupazione senza titolo; essa aveva proposto in via riconvenzionale domanda di usucapione, rigettata nei primi due gradi di merito. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 948, 1159 e 2497 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto sufficiente, per accogliere la rivendicazione, la sola proposizione della domanda riconvenzionale di usucapione da parte della convenuta, come se ciò avesse attenuato l'onere probatorio gravante sull'attrice ex art. 948 c.c. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1158 c.c. per avere il giudice di merito escluso i presupposti dell'usucapione invocata dalla ricorrente; tale motivo è stato però formulato come conseguenza del primo. La parte intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, richiamando il principio secondo cui la sola proposizione, da parte del convenuto, di una domanda o eccezione di usucapione non attenua di per sé l'onere della prova gravante sull'attore in rivendicazione. L'attenuazione si verifica solo se il convenuto, esplicitamente o implicitamente, riconosca o non contesti l'appartenenza del bene al rivendicante o ai suoi danti causa al momento in cui assume di avere iniziato a possedere; il mero riferimento a un possesso iniziato in epoca successiva ai titoli dell'attore non basta. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la controversia applicando il principio indicato.
Norme richiamate
art. 948 c.c.
Disciplina l'azione di rivendicazione e il relativo rigoroso onere probatorio; l'onere può attenuarsi solo in presenza di un riconoscimento, anche implicito, della precedente appartenenza del bene al rivendicante o ai suoi danti causa.
art. 1159 c.c.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte sul suo contenuto.
art. 2497 c.c.
È richiamato nel motivo di ricorso, ma dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte sul suo contenuto.
art. 1158 c.c.
È richiamato in relazione al secondo motivo, dichiarato assorbito; dal testo emerge solo che riguardava la verifica dei presupposti dell'usucapione.
Massime di principio
- Nell'azione di rivendicazione il proprietario deve fornire una prova rigorosa del proprio diritto, risalendo, se necessario, fino a un acquisto a titolo originario o provando il possesso utile all'usucapione da parte propria o dei suoi danti causa.
- La mera proposizione, da parte del convenuto, di una domanda o eccezione di usucapione non comporta automaticamente alcuna attenuazione dell'onere probatorio dell'attore in rivendicazione.
- L'attenuazione del rigore probatorio nell'azione di rivendicazione è configurabile solo quando il convenuto, nel dedurre l'usucapione, riconosca o non contesti specificamente la precedente appartenenza del bene al rivendicante o ai suoi danti causa al momento di inizio del possesso.
- Il solo dato temporale dell'inizio del possesso dedotto a fini di usucapione, se successivo ai titoli dell'attore, non vale di per sé come riconoscimento della proprietà altrui.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12750/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12755/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12756/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12757/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12758/2023 del 11/05/2023
- ordinanza_civile · 11 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12759/2023 del 11/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →