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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13090/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Liberatore chiedeva l'esclusione della sua condanna al pagamento delle spese processuali relative alle intercettazioni telefoniche. In primo grado era stato condannato per più reati; in appello è stato invece assolto dal reato di associazione a delinquere e condannato solo per il reato di cui all'art. 132 d.lgs. n. 385/1993, per il quale le intercettazioni non sono consentite. Pur avendo ottenuto in appello una modifica favorevole della posizione sostanziale, Liberatore ha ricevuto una cartella esattoriale per l'importo delle spese (euro 18.756,94) che, secondo il ricorrente, includeva anche le spese di intercettazione riferibili al reato per cui era stato poi assolto. Il ricorso denunciava omissione di motivazione in relazione agli artt. 266 e 535 c.p.p., all'art. 67, comma 3, lett. e) L. n. 69/2009 e alle disposizioni del d.P.R. n. 115/2002, evidenziando che, alla luce della normativa e della modifica del criterio di imputazione delle spese anticipate dall'erario, le spese devono essere recuperate nei confronti dei singoli condannati e solo per i reati per cui sono stati condannati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra composizione della Corte d'appello di Potenza. La Suprema Corte ha rilevato che la Corte territoriale, giudice dell'esecuzione, non aveva risposto alla questione principale: doveva accertare se alcune delle spese (in particolare quelle per intercettazioni) riguardassero esclusivamente il reato per cui Liberatore era stato assolto e, in caso affermativo, escluderne il recupero nei suoi confronti. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la responsabilità per le spese processuali si applica in base al criterio di soccombenza e in maniera unitaria sul risultato complessivo del processo; pertanto chi è assolto in sede di impugnazione non può essere tenuto al pagamento delle spese relative a quel reato. Ha inoltre indicato che il giudice dell'esecuzione deve, se necessario, ordinare la quantificazione puntuale delle spese a carico del singolo imputato secondo le norme del d.P.R. n. 115/2002. Conseguenza: annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo esame e ricalcolo delle somme dovute.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma citata come base delle deduzioni di cassazione (motivi di ricorso per omessa motivazione).

  • art. 592 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che la condanna alle spese conseguente all'appello si ha di regola con il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha però specificato che, ove l'appello comporti l'assoluzione per alcuni reati, le spese relative a quei reati non possono rimanere a carico dell'assolto.

  • art. 266 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nel motivo per lamentare omissione di valutazione; la Corte ha richiesto valutazione specifica sull'attribuzione delle spese ai reati per cui Liberatore è stato assolto.

  • art. 535 cod. proc. pen.

    Citato nel ricorso in relazione agli effetti delle modifiche normative; la decisione considera il quadro normativo successivo e le conseguenze sulla ripartizione delle spese.

  • art. 67, comma 3, lett. e) L. n. 69/2009

    Rilevata come norma che ha modificato il criterio di imputazione delle spese anticipate dall'erario, orientandolo sul principio della responsabilità personale e della soccombenza processual-civilistica (eliminando il precedente criterio di solidarietà automatica).

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 4

    Stabilisce che le spese del procedimento sono anticipate dall'erario, che poi procede al loro recupero: ciò inquadra il meccanismo pratico del recupero spese dall'erario nei confronti dei condannati.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 5

    Elenca le spese ripetibili, tra cui quelle per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; la Corte ne trae la conclusione che le spese per le intercettazioni sono 'spese ripetibili' e quindi recuperabili solo se riferibili a reati per i quali l'imputato è effettivamente condannato.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 107

    Usato per classificare le spese anticipate dall'erario; conferma che alcune voci (es. ausiliari) rientrano tra le spese recuperabili.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 204

    Collega il recupero delle spese ripetibili alle disposizioni del codice di procedura penale, richiamando la necessità di rispettare i principi processuali in materia di condanna alle spese.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 205

    «le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà»

    La norma è interpretata come esclusione del vincolo di solidarietà nel recupero a carico dell'erario: le spese devono essere imputate al singolo condannato e non possono essere recuperate da chi è stato prosciolto.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 211

    «il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali ... specificando le varie voci dell'importo complessivo»

    Stabilisce le modalità tecniche di quantificazione delle spese da parte dell'ufficio: la Corte ha rilevato che, una volta individuate le voci effettivamente riferibili al condannato, il funzionario deve quantificarle in modo dettagliato.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 227-bis

    «è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 211»

    Collega la quantificazione esecutiva al meccanismo previsto dall'art. 211; la Corte ha richiamato l'obbligo di un calcolo preciso delle somme dovute dal singolo condannato.

Massime di principio

  • Se in appello un imputato viene assolto da uno o più reati, non può essere obbligato a pagare le spese processuali riferite esclusivamente a quei reati: il giudice dell'esecuzione deve verificare e scindere le voci di spesa in relazione ai singoli reati.
  • Le spese anticipate dall'erario sono recuperate individualmente (senza vincolo di solidarietà): va quindi quantificata la somma dovuta dal singolo condannato in relazione ai reati per cui è stato effettivamente condannato.
  • La condanna alle spese in appello segue regole particolari: la sentenza di appello può esonerare dalla condanna alle spese del grado (se l'impugnazione è parzialmente accolta), ma ciò non esclude l'obbligo di riesame delle spese dei precedenti gradi se l'esito complessivo del processo ha mutato la posizione dell'imputato.
  • Il giudice dell'esecuzione è competente a sindacare l'esistenza, la validità e l'entità del titolo per il recupero delle spese anticipate dall'erario e deve ordinare la quantificazione dettagliata delle voci di spesa ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 quando emergono dubbi sull'addebito al singolo.
  • In situazioni analoghe, il rimedio corretto per omissione di motivazione o per addebito di spese non dovute è il ricorso per cassazione con richiesta di annullamento e rinvio per nuovo esame e quantificazione.

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