Cassazione Penale, Sentenza n. 19933/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente censura l'omessa rimessione in termini per proporre appello incidentale, richiesta con note depositate via PEC il 29/06/2023; tali note segnalavano che l'appello del Pubblico Ministero non era mai stato notificato alla parte né al difensore e richiedevano la rimessione in termini per consentire l'eventuale appello incidentale. La Corte d'appello, pur avendo dato atto delle note nelle conclusioni, non ha motivato sulla richiesta di rimessione, rimanendo del tutto silente sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha richiamato il principio secondo cui l'omessa notifica dell'appello della pubblica accusa non costituisce una nullità generale ma determina la mancata decorrenza del termine per proporre appello incidentale; ha inoltre affermato che l'omessa considerazione di una memoria difensiva che introduce un tema potenzialmente decisivo e su cui il provvedimento è rimasto silente integra vizio annullabile. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Perugia, con ordine di provvedere alla notifica dell'appello del Pubblico Ministero e di consentire all'imputata di proporre eventuale appello incidentale.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
La norma consente il ricorso per cassazione per omessa esamina di un atto/processo difensivo quando esso introduce un tema potenzialmente decisivo e il provvedimento impugnato è rimasto sul punto silente; la Corte lo applica per annullare la sentenza per omessa motivazione.
Giurisprudenza - Sez.2, n. 38834 del 07/06/2019 (Forzini, Rv. 277220)
Richiamata in relazione al principio che l'omessa esame di una memoria difensiva può costituire motivo di cassazione se la memoria introduce un tema decisivo e la decisione è rimasta silente.
Giurisprudenza - Sez.4, n. 4492 del 09/12/2015 (dep. 03/02/2016, Lucca, Rv. 265954)
Precisazione secondo cui l'omessa notifica dell'atto di appello della pubblica accusa alla parte privata non determina nullità di ordine generale né inammissibilità del gravame, ma comporta solo la mancata decorrenza del termine per proporre appello incidentale.
Giurisprudenza - Sez.3, n. 3266 del 10/12/2009 (dep. 26/01/2010, Esposito, Rv. 245859)
Ulteriore richiamo alla consolidata giurisprudenza sul tema della mancata notifica dell'impugnazione della pubblica accusa e delle conseguenze processuali.
Massime di principio
- L'omessa notifica dell'appello della pubblica accusa non invalida automaticamente l'impugnazione, ma sospende la decorrenza del termine per l'eventuale appello incidentale della parte privata; la difesa deve richiedere la rimessione in termini se vuole proporre l'incidentale.
- Se la difesa deposita memorie o note che introducono questioni potenzialmente decisive (es. richiesta di rimessione per mancata notificazione), il giudice è tenuto a motivare espressamente sulle richieste; il mancato esame costituisce omessa motivazione annullabile in cassazione quando il provvedimento è silente sul punto.
- In caso di mancata notifica dell'appello del PM, la difesa dovrebbe tempestivamente farne verbalmente e per iscritto istanza di rimessione in termini e chiedere che l'atto venga portato a conoscenza e notificato, allegando prove del deposito telematico e del contenuto del fascicolo.
- Il rimedio pratico in caso di omissione è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio e la disposizione di nuove notifiche per consentire la proporzione dell'appello incidentale; pertanto, la posizione sostanziale non è automaticamente definitiva ma dipende dall'ulteriore decisione del giudice di rinvio.
- Per evitare il vizio, il difensore dovrebbe verificare sempre la completezza del fascicolo, segnalare tempestivamente l'assenza di atti notificati e documentare le richieste via PEC e nei verbali processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19750/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19751/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19755/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19756/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19757/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19759/2024 del 20/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →