Sentenza n. 1123/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta alla conversione, deducendo, con il primo motivo, l'illegittimità della motivazione relativa alla mancanza di un permesso di soggiorno stagionale in corso di validità. Ha sostenuto che l'art. 24 d.lgs. 286/1998 non preveda un termine entro il quale presentare la domanda di conversione e che la precedente istanza del 5 settembre 2024 non potesse essere valorizzata negativamente, essendo stata respinta per carenza di quote. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione riguardante l'inidoneità dell'alloggio, sostenendo che nell'immobile non risiedessero già tre persone e chiedendo comunque l'attivazione del soccorso istruttorio per poter regolarizzare la documentazione. La Prefettura aveva revocato il nulla osta rilevando, da un lato, che il permesso stagionale era scaduto e che la nuova domanda di conversione era stata presentata il 4 marzo 2025, oltre sedici mesi dopo la scadenza del 18 ottobre 2023; dall'altro, che il certificato di idoneità alloggiativa attestava la disponibilità di tre posti, già occupati da tre residenti.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo il ricorso manifestamente infondato nel merito, e lo ha rigettato. Quanto al primo motivo, ha affermato che, pur in mancanza di un espresso termine decadenziale nell'art. 24 d.lgs. 286/1998, la conversione presuppone l'esistenza di un permesso ancora valido; non può quindi essere convertito un titolo ormai scaduto. Il Collegio ha ritenuto comunque ammissibile, al più, una presentazione entro il termine di sessanta giorni previsto per il rinnovo, termine ampiamente superato nel caso concreto. La precedente istanza del 5 settembre 2024 non rileva perché, secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente, era stata respinta per carenza delle quote allora necessarie. L'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, relativo ai sopraggiunti nuovi elementi favorevoli, non consente di sanare la decadenza derivante dalla presentazione tardiva dell'istanza. Quanto al secondo motivo, il certificato di idoneità alloggiativa attestava che l'alloggio, pur idoneo per tre persone, era già occupato da tre residenti; il ricorrente non ha provato il contrario e ha inoltre indicato in giudizio un indirizzo diverso da quello risultante dalla documentazione prodotta nel procedimento. È stata respinta anche la doglianza sul soccorso istruttorio, poiché il preavviso di revoca aveva già consentito al ricorrente di integrare la documentazione e non sussisteva un diritto a ottenere un'ulteriore possibilità di regolarizzazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
art. 24 d.lgs. 286/1998
La conversione del permesso per lavoro stagionale presuppone un permesso ancora valido; il giudice ha ricavato dalla natura dell'istituto un limite temporale alla presentazione dell'istanza, pur in assenza di un termine decadenziale espresso.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Prima della modifica normativa, la conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato era soggetta alle quote; la successiva eliminazione del requisito delle quote non consente di convertire tardivamente un permesso già scaduto.
art. 3, comma 4, d.lgs. 286/1998
Prevede il sistema delle quote d'ingresso, rilevante per la precedente istanza di conversione presentata quando la conversione era ancora soggetta a quota.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
sopraggiunti nuovi elementi
La disposizione riguarda elementi favorevoli esistenti e rappresentati o conosciuti dall'Amministrazione al momento della decisione, ma presuppone un'istanza tempestiva e non può sanare la decadenza derivante dalla tardiva presentazione della domanda.
art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998
Il termine di sessanta giorni previsto per i rinnovi è stato assunto dal giudice come termine massimo, comunque già superato, entro il quale avrebbe potuto essere presentata l'istanza di conversione.
art. 24, commi 1, 7, 8 e 9, d.lgs. 286/1998
Le disposizioni confermano la temporaneità del lavoro stagionale, l'obbligo di rientro alla scadenza e la disciplina del successivo rientro, impedendo che la conversione tardiva trasformi in regolare la permanenza protratta dopo la scadenza del titolo.
art. 1, comma 1, lett. f), n. 6, d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024
Ha eliminato la necessità della quota per la conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato, senza incidere sul requisito temporale derivante dalla necessità di convertire un titolo ancora esistente.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato presuppone che il titolo stagionale sia ancora valido; in mancanza di un termine espresso, il limite temporale si ricava dalla natura stessa della conversione e, comunque, non può eccedere il termine di sessanta giorni previsto per il rinnovo del permesso.
- La modifica normativa che elimina il requisito delle quote per la conversione del permesso stagionale non consente di presentare l'istanza sine die dopo la scadenza del titolo, né sana la tardività di una domanda proposta quando il permesso non era più esistente.
- La previsione sui sopraggiunti nuovi elementi favorevoli non può essere utilizzata per sanare la decadenza derivante dalla presentazione tardiva dell'istanza di conversione; essa presuppone una domanda tempestiva.
- Il soccorso istruttorio non impone all'Amministrazione di concedere una pluralità indefinita di occasioni per integrare la documentazione: quando il preavviso di provvedimento negativo ha già consentito all'interessato di produrre gli elementi mancanti, l'ulteriore richiesta di regolarizzazione può essere legittimamente respinta.
- La contestazione dell'accertamento amministrativo sull'idoneità dell'alloggio deve essere adeguatamente provata; non è sufficiente una mera allegazione contraria, soprattutto quando la documentazione prodotta dall'interessato indica un indirizzo diverso da quello esaminato dall'Amministrazione.
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