Cassazione Penale, Sentenza n. 29515/2025 del 14/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale decisa dopo l'arresto del prevenuto il 31/01/2025 per il reato di illecita detenzione di stupefacenti (in concorso con il padre) relativo a detenzione di circa 500 g di hashish, 1 g di cocaina e materiale da taglio/confezionamento; il Tribunale ha ritenuto che tale condotta fosse incompatibile con la prosecuzione della misura e, per la gravità e la similitudine rispetto al reato in espiazione, ha disposto la revoca con efficacia ex tunc. Il ricorrente ha impugnato sostenendo la provvisorietà delle contestazioni, le dichiarazioni del padre che lo scagionerebbero e l'assenza di prove della sua partecipazione, oltre all'anzianità e buon comportamento durante il precedente periodo di affidamento (ammissione 08/03/2023).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che l'art. 47 comma 11 ord. pen. consente la revoca anche sulla base di una singola condotta grave, valutabile in fatto senza attendere il giudicato, e che la decisione del Tribunale di sorveglianza, che ha esaminato le circostanze dell'arresto e le dichiarazioni del padre, non è manifestamente illogica. Ha altresì ritenuto legittima la revoca con efficacia retroattiva (ex tunc) quando il comportamento dimostra l'inesistenza ab initio dell'adesione al percorso rieducativo. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen., comma 11
"l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova"
Stabilisce il potere di revoca dell'affidamento in caso di comportamento illegittimo o in violazione delle prescrizioni; la decisione valuta la sopravvenuta carenza della prognosi favorevole e può basarsi anche su una singola condotta grave, senza necessità di giudicato.
art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio della motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi infondati perché non comportano una errata applicazione di legge né una motivazione illogica da parte del giudice di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Sentenza Corte Costituzionale n. 343/1987
Richiamata in tema di proporzionalità e adeguatezza della misura, come principio di riferimento per la valutazione della decorrenza della revoca con efficacia retroattiva quando emerge l'assenza ab initio di adesione al percorso rieducativo.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 1 n. 23943/2001, Modaffari)
Conferma la possibilità di disporre la revoca ex tunc quando la condotta del condannato mostra la non sussistenza iniziale dell'adesione al percorso rieducativo.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 1 n. 25640/2013, Adelizzi)
Rileva che non è necessario attendere il giudicato per valutare la gravità di una condotta ai fini della revoca della misura alternativa.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 1 n. 1088/1997, Cordelli)
Sottolinea che l'affidamento in prova presuppone una prognosi favorevole sulla prevenzione di ulteriori reati e sull'esito del percorso di risocializzazione; tale prognosi è rivedibile alla luce di nuovi comportamenti.
Massime di principio
- Una singola condotta illegale può giustificare la revoca dell'affidamento in prova se valutata gravemente e idonea a mostrare la mancata adesione al percorso rieducativo, senza necessità di una condanna definitiva.
- Il giudice può disporre la revoca con efficacia ex tunc quando il comportamento successivo evidenzi che l'interessato non aveva sin dall'inizio la volontà di seguire il programma rieducativo.
- Le contestazioni provvisorie non escludono automaticamente la revoca: ciò che conta è la valutazione complessiva e la gravità dei fatti comunicati dagli atti (es. ordinanza custodiale, contenuti investigativi).
- La Corte di legittimità non reinquista la funzione di riesame del merito: verifica la correttezza giuridica e logica della valutazione fatta dal giudice di merito, non rifà la valutazione dei fatti.
- Il buon comportamento anteriore all'evento illecito è un elemento rilevante ma può essere superato dalla gravità e dalla natura del fatto nuovo, specialmente se analogo al reato in espiazione.
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.
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