Cassazione Penale, Sentenza n. 35148/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli (29/03/2021) con plurime censure: mancata rinnovazione dell'istruttoria (confronto imputato/persona offesa e testimonianza di Sabatino Esposito); insufficiente o illogica motivazione sulla capacità intimidatoria e sulla percezione di inevitabilita della richiesta da parte della vittima in assenza di matrice camorristica; travisamento della prova in relazione alla partecipazione dell'imputato alla trattativa; vizio di reticenza e valutazione delle dichiarazioni di Orlando Mario; errata qualificazione giuridica del fatto (sostituzione dell'estorsione con esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 393 c.p.); carenza dell'elemento materiale per il reato di cui all'art. 611 c.p.; contestazione dell'aggravante di carattere mafioso ex art. 416-bis.1 c.p.; violazione del divieto di reformatio in peius nella rideterminazione della pena in appello dopo l'esclusione della recidiva; vizi processuali relativi alle statuizioni civili in assenza della parte civile in appello; nullità per sottoscrizione della sentenza da parte del solo relatore (mancata doppia sottoscrizione).
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto la maggior parte dei motivi del ricorso ritenendoli manifestamente infondati o inammissibili: ha dichiarato valida la sottoscrizione monosoggettiva della sentenza per motivi di impedimento (collegati all'emergenza COVID-19) adeguatamente motivati; ha ritenuto infondate le doglianze sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria e sulla valutazione della prova e dell'attendibilità dei testi, richiamando l'insindacabilità in Cassazione delle valutazioni di merito salvo macroscopiche contraddizioni; ha confermato la qualificazione del fatto come estorsione e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, ritenendo congrua la motivazione del giudice di merito. Tuttavia il ricorso è stato accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio: la Corte ha rilevato che la Corte di Appello, dopo aver escluso la recidiva, ha comunque aumentato la pena base rispetto a quella fissata in primo grado, violando il divieto di reformatio in peius. Per tale motivo la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e, senza rinvio, ha rideterminato la pena secondo la sequenza indicata nella sentenza (pena complessiva rideterminata in anni otto mesi quattro di reclusione ed Euro 2.100,00 di multa, con i dettagli risultanti dalla sommatoria degli aumenti per aggravanti e continuazioni come indicato nel provvedimento).
Norme richiamate
art. 546 cod. proc. pen.
Consente la sottoscrizione della sentenza da parte di un solo componente del collegio ove sia attestato l'impedimento effettivo, serio e durevole del presidente e del componente anziano; la Corte ha ritenuto valida la sottoscrizione monosoggettiva dato l'impedimento motivatamente documentato connesso all'emergenza COVID-19
art. 606, comma 1, lett. d) e lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato in Cassazione: le doglianze su mancata rinnovazione dell'istruttoria e su carenze motivazionali devono essere specifiche e non ridursi a una diversa valutazione di merito; la Corte ha richiamato che la mancata rinnovazione può essere censurata solo per prove sopravvenute e che il rigetto della richiesta in appello non richiede una motivazione estesa se la decisione mostra che vi sono elementi sufficienti per giudicare
art. 192 cod. proc. pen.
Norme sulla valutazione delle prove e sulla reticenza: la Corte ha ribadito che la valutazione della credibilità dei testi è di merito e non sindacabile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni
art. 611 cod. pen.
Previsto il delitto mediante violenza o minaccia sulla persona che non ammette la figura del tentativo: la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'uso di violenza o minaccia produce già la consumazione
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per modalità mafiosa: la Corte ha ritenuto che modalità, riferimenti a carcerati e evocazione di un 'superiore' possano integrare la modalità mafiosa anche in assenza di legami accertati con la criminalità organizzata
art. 99 e art. 132 cod. pen.
Principi generali sulla determinazione della pena e l'iter motivazionale: richiamati nel contesto del divieto di reformatio in peius e della fissazione della pena base
divieto di reformatio in peius (giurisprudenza consolidata)
Il divieto, nel giudizio d'appello promosso dal solo imputato, riguarda non solo l'entità complessiva della pena ma anche gli elementi autonomi della determinazione della pena; la Corte ha annullato la parte relativa al trattamento sanzionatorio perché la Corte di Appello aveva fissato una pena base superiore a quella di primo grado dopo aver escluso la recidiva
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Consente l'annullamento della sentenza senza rinvio per vizi relativi al trattamento sanzionatorio quando sia possibile rideterminare la pena sulla base degli elementi già acquisiti; la Corte ha proceduto a rideterminare direttamente la pena
art. 581 cod. proc. pen.
Imposizione di specificità nelle censure di Cassazione; la Corte ha rigettato motivi generici e ripetizioni delle doglianze già esaminate in appello per mancanza di specificità
art. 603, 211 e 195 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alla disciplina della prova e delle modalità di assunzione: la Corte ha ritenuto le richieste di rinnovazione in parte non pertinenti o comunque valutabili come questioni di merito
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello va motivata e può essere disattesa senza ampia motivazione quando il giudice ritiene l'istruttoria di primo grado completa; la Cassazione sindaca solo l'eventuale valutazione manifestamente illogica o la mancata considerazione di prove sopravvenute
- La valutazione della credibilità dei testimoni e della persona offesa è questione di merito riservata al giudice del merito e difficilmente sindacabile in Cassazione, salvo manifeste contraddizioni o travisamenti macroscopici della prova
- L'aggravante per modalità mafiosa può essere riconosciuta in presenza di modalità, riferimenti o espressioni che evochino l'interesse di soggetti criminali o un vertice occulto, anche in assenza di legami associativi formalmente accertati
- L'art. 611 c.p. non contempla il tentativo: la mera minaccia o violenza integra già la consumazione del reato
- Nel giudizio di appello promosso dal solo imputato vige il divieto di reformatio in peius esteso anche agli elementi autonomi che concorrono alla determinazione della pena; il giudice d'appello non può aumentare la pena base rispetto a quella fissata in primo grado dopo aver escluso aggravanti o recidive
- La sottoscrizione monosoggettiva della sentenza è ammissibile se vi è attestazione motivata di impedimento effettivo, serio e durevole degli altri componenti del collegio; in casi eccezionali (es. emergenza sanitaria) la Corte ha ritenuto legittima la firma del solo relatore se l'impedimento è documentato
- Le doglianze di merito che si limitano a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e delle prove, senza evidenziare vizi specifici di motivazione, sono inammissibili in Cassazione
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