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Ordinanza

Ordinanza n. 1716/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha proposto appello contro la sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia n. 432/2025, chiedendone incidentalmente la sospensione dell’efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di merito dell’appello, né le specifiche censure dedotte contro la sentenza di primo grado. L’istanza cautelare è stata motivata dall’esigenza di evitare effetti irreversibili nelle more della decisione sull’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La decisione è fondata sul bilanciamento degli interessi contrapposti, ritenendo prevalente l’esigenza di differire l’esecuzione della sentenza fino alla compiuta valutazione della fondatezza dell’appello, per evitare la produzione di effetti irreversibili. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito dell’appello è stato fissato all’udienza pubblica del 3 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma costituisce la base processuale per la domanda incidentale di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata; l’istanza è stata accolta in ragione del bilanciamento degli interessi e del rischio di effetti irreversibili nelle more della decisione di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, l’esecutività della sentenza di primo grado può essere sospesa quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, prevalga l’esigenza di evitare effetti irreversibili nelle more della compiuta valutazione della fondatezza dell’appello.
  • La sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza appellata può essere disposta anche sulla base dell’esigenza di preservare l’utilità della decisione di merito e di impedire che l’esecuzione produca conseguenze non reversibili prima della definizione dell’appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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