Sentenza n. 181/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento della nota del Comune di Molfetta – Settore Territorio, prot. -OMISSIS-del 23.01.2020, notificata il 24.01.2020, recante «S.C.I.A. “in Sanatoria” -OMISSIS-/2019 (prot. -OMISSIS- del 04/12/2019) – Suolo posto in località “San Giacomo”, attualmente censito al N.C.T. la -OMISSIS- p.lla 277 (e.u.) e al N.C.E.U. al -OMISSIS- p.lla 277, sub 3, 4 e 5. Diffida a procedere»; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa, ove occorra e nei limiti dell’interesse del ricorrente, la nota del Comune di Molfetta – Settore Territorio, prot.-OMISSIS- del 30.10.2019, di comunicazione di avvio del procedimento “per l’emissione degli eventuali provvedimenti sanzionatori previsti dall’art. 31, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale che ha dichiarato priva di efficacia e archiviato la SCIA in sanatoria, ritenendo necessario l'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune ha escluso la possibilità di regolarizzare mediante SCIA in sanatoria alcune opere realizzate senza titolo su un terreno pertinenziale a una casa di campagna, ritenendo necessario l'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001. Le opere comprendevano una pavimentazione di circa 235 mq, una piscina di circa 40 mq, sottoservizi elettrici e idrici, oltre ad altri interventi abusivi individuati nella precedente comunicazione di avvio del procedimento: modifiche interne all'abitazione, trasformazione di due zone d'ombra, realizzazione di un campo da gioco, modifica di manufatti accessori e della recinzione. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, l'insufficienza della motivazione della nota, sostenendo che la SCIA in sanatoria sarebbe subordinata alla sola doppia conformità e che le opere sarebbero comunque riconducibili alla manutenzione straordinaria o all'attività edilizia libera. Ha qualificato la pavimentazione come drenante e non impermeabilizzante, riconducibile all'art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001, i sottoservizi come manutenzione ordinaria ex art. 6, comma 1, lett. a), e la piscina come trasformazione di una preesistente cisterna già oggetto di condono. Ha inoltre contestato la necessità dell'autorizzazione paesaggistica e dell'autorizzazione demaniale marittima, nonché la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e la lesione delle garanzie partecipative.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nella parte relativa alla qualificazione edilizia delle opere e ha dichiarato inammissibili le censure concernenti l'autorizzazione paesaggistica e quella demaniale, perché la nota impugnata non decideva tali profili, presenti invece nella precedente comunicazione di avvio del procedimento. Il giudice ha chiarito che la doppia conformità costituisce una verifica successiva e presuppone che l'intervento sia anzitutto riconducibile al regime della SCIA in sanatoria; non può quindi essere invocata per opere che, per natura e consistenza, richiedono un titolo più intenso. Le opere non potevano essere valutate atomisticamente: piscina, pavimentazione, impianti, campo da gioco, manufatti accessori, modifiche alla casa e recinzione erano uniti da un vincolo funzionale e dovevano essere considerati come intervento unitario. La trasformazione di circa 270 mq di suolo originariamente naturale in piscina e ampia area pavimentata, inserita in un più ampio complesso di opere abusive, escludeva la qualificazione come mere pertinenze o attività edilizia libera. La piscina, in particolare, presentava autonoma rilevanza funzionale e determinava una durevole trasformazione del territorio, sicché l'intervento doveva essere attratto nella nozione di nuova opera e assoggettato all'accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001. Il TAR ha inoltre rilevato che non risultava provata la preesistenza di una pavimentazione in cemento, sicché la pavimentazione doveva considerarsi realizzata ex novo. La censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990 è stata ritenuta infondata sia perché la SCIA è una dichiarazione privata di inizio attività e non un'istanza che attivi un procedimento amministrativo, sia perché l'esito dell'azione amministrativa era vincolato dalla necessità del titolo edilizio maggiore. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di ciascuna amministrazione costituita, liquidate in euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
L'accertamento di conformità costituisce il titolo necessario per sanare interventi che, considerati per consistenza e natura, non sono riconducibili al regime della SCIA in sanatoria.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La doppia conformità è una condizione successiva rispetto alla verifica preliminare che l'intervento sia assoggettabile alla SCIA in sanatoria.
art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001
Gli interventi di manutenzione ordinaria relativi all'integrazione o al mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici esistenti rientrano nell'attività edilizia libera, ma tale qualificazione non può essere utilizzata per sottrarre a titolo opere funzionalmente inserite in una trasformazione edilizia più ampia.
art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. 380/2001
opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni […] che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale […]
La disciplina dell'attività edilizia libera per le pavimentazioni esterne non opera quando la pavimentazione costituisce parte di un intervento unitario di trasformazione rilevante del suolo.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto non è dovuto in relazione alla SCIA, che costituisce dichiarazione privata di inizio attività e non istanza di avvio di un procedimento amministrativo; comunque, la garanzia partecipativa non rileva quando l'esito è vincolato e l'apporto del privato non avrebbe potuto modificarlo.
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
È richiamato quale fondamento dei provvedimenti sanzionatori relativi alle opere realizzate senza titolo.
art. 146 d.lgs. 42/2004
È richiamato con riguardo alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica per opere ricadenti nella fascia di 300 metri dalla linea di costa, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente alla nota impugnata.
artt. 54 e 55 cod. nav.
Sono richiamati per il procedimento di sgombero e per l'autorizzazione demaniale marittima relativa alle opere ricadenti nella fascia di 30 metri dal confine del demanio marittimo; le relative censure sono state dichiarate inammissibili perché riferite a profili non decisi dalla nota impugnata.
Massime di principio
- La doppia conformità richiesta per la sanatoria edilizia mediante SCIA presuppone che l'intervento sia previamente riconducibile, per natura e consistenza, al regime della SCIA in sanatoria; essa non consente di regolarizzare opere che richiedono un titolo edilizio più intenso.
- Ai fini della qualificazione edilizia, opere diverse devono essere valutate unitariamente quando siano collegate da un unico vincolo funzionale e concorrano alla realizzazione di un complesso organico destinato a trasformare il territorio e a rendere più utile un immobile residenziale.
- Una piscina di significativa consistenza, inserita in un complesso di opere comprendente un'ampia pavimentazione e impianti di servizio, non è una mera pertinenza edilizia quando presenta autonoma rilevanza funzionale e determina una durevole trasformazione del suolo; l'intervento è riconducibile alla nuova opera e richiede il titolo edilizio corrispondente.
- La qualificazione di una pavimentazione o di sottoservizi come attività edilizia libera non può essere operata isolatamente quando tali opere costituiscano componenti funzionali di un intervento edilizio unitario di maggiore consistenza.
- Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non si applica alla SCIA, che è dichiarazione privata di inizio attività e non domanda di provvedimento amministrativo; in ogni caso, la sua omissione non è rilevante quando l'esito dell'attività amministrativa è vincolato e la partecipazione non avrebbe potuto modificarlo.
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